Corte costituzionale
Ordinanza n. 394/1987
Corte cost., ord. 12 novembre 1987, n. 394
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 394/1987
- Data di deposito
- 12 novembre 1987
- Data di decisione
- 29 ottobre 1987
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:394
Norme oggetto del giudizio
- art. 68, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 33, regio decreto n. 318 del 30 marzo 1942
- art. 38, comma 3, regio decreto n. 318 del 30 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 3629
Sopravvenuta pronuncia di non fondatezza di una questione di legittimita` costituzionale, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni identiche, che non comportino l'esame di argomenti nuovi. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost, della questione di legittimita` costituzionale - gia` dichiarata non fondata con sent. n. 193/1987 - dell'art. 38, comma primo, r.d. 30 marzo 1942 n. 318, come sostituito, da ultimo, dall'art. 68, l. n. 184 del 1983, nella parte in cui demanda alla competenza del tribunale per i minorenni la dichiarazione giudiziale di paternita` o maternita` "nel caso di minori").
Massima n. 3630
Difetta di rilevanza la questione di legittimita` costituzionale sollevata in una fase del giudizio a quo anteriore a quella cui la norma censurata si riferisce. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale proposta in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., e relativa all'art.38, comma terzo, r.d. 30 marzo 1942 n. 318, nella parte in cui stabilisce, con riguardo alla fase di merito, che sulla domanda giudiziale di paternita` o maternita` il tribunale per i minorenni "provvede in camera di consiglio"; questione sollevata, peraltro, nella fase preliminare avente ad oggetto l'ammissibilita` della domanda).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), quale da ultimo sostituito ad opera dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna e dal Tribunale per i minorenni di Napoli con le ordinanze in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo comma, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna e dal Tribunale per i minorenni di Napoli con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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