Corte costituzionale

Ordinanza n. 394/1987

Corte cost., ord. 12 novembre 1987, n. 394

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
394/1987
Data di deposito
12 novembre 1987
Data di decisione
29 ottobre 1987
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:394

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3629

Sopravvenuta pronuncia di non fondatezza di una questione di legittimita` costituzionale, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni identiche, che non comportino l'esame di argomenti nuovi. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost, della questione di legittimita` costituzionale - gia` dichiarata non fondata con sent. n. 193/1987 - dell'art. 38, comma primo, r.d. 30 marzo 1942 n. 318, come sostituito, da ultimo, dall'art. 68, l. n. 184 del 1983, nella parte in cui demanda alla competenza del tribunale per i minorenni la dichiarazione giudiziale di paternita` o maternita` "nel caso di minori").

Massima n. 3630

Difetta di rilevanza la questione di legittimita` costituzionale sollevata in una fase del giudizio a quo anteriore a quella cui la norma censurata si riferisce. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale proposta in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., e relativa all'art.38, comma terzo, r.d. 30 marzo 1942 n. 318, nella parte in cui stabilisce, con riguardo alla fase di merito, che sulla domanda giudiziale di paternita` o maternita` il tribunale per i minorenni "provvede in camera di consiglio"; questione sollevata, peraltro, nella fase preliminare avente ad oggetto l'ammissibilita` della domanda).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), quale da ultimo sostituito ad opera dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna e dal Tribunale per i minorenni di Napoli con le ordinanze in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo comma, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna e dal Tribunale per i minorenni di Napoli con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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