Corte costituzionale
Ordinanza n. 388/1987
Corte cost., ord. 12 novembre 1987, n. 388
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 388/1987
- Data di deposito
- 12 novembre 1987
- Data di decisione
- 29 ottobre 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:388
Norme oggetto del giudizio
- art. 596, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 3639
La somma da versare alla Cassa delle ammende per effetto di decreto condizionato di grazia non ha carattere di sanzione penale ne` amministrativa, ma costituisce solo un onere patrimoniale - imposto quale contributo a favore di ente che sovvenziona opere di solidarieta` - tendente, fuor d'ogni irragionevolezza, a favorire la risocializzazione del condannato (art. 27 Cost.) evitando di fare della grazia un atto di pura e gratuita clemenza; ne` l'ordinamento esclude la preventiva verifica delle possibilita` di adempimento dell'onere da parte del condannato (cfr. art. 595 cod.proc.pen.), fermo restando che l'eventuale sopravvenuto mutamento delle sue condizioni economiche ben puo` essere sottoposto al Capo dello Stato per ottenere un nuovo decreto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 596 cod.proc.pen., denunciato in quanto farebbe dipendere dall'indisponibilita` economico-finanziaria del condannato la revoca della grazia per inadempimento della condizione consistente nel pagamento di somma alla Cassa delle ammende).
Massima n. 3640
La situazione del condannato che, a seguito di revoca della grazia condizionata, dovrebbe sottostare ad una pena detentiva in effetto di conversione di pena pecuniaria disposta prima della sent. n. 131/1979 della Corte costituzionale, nonche` della L. 689/1981, non puo` mettere in discussione la legittimita` costituzionale della revoca della grazia per inadempimento della condizione, tanto meno sotto il profilo della violazione della "riserva di legge" (art. 25 Cost.), valendo la revoca non a "comminare" la pena ma solo a ripristinarne l'esecuzione; l'anzidetta situazione ben puo`, invece, essere prospettata, mediante incidente, in sede di esecuzione (sede propria dei provvedimenti di conversione) affinche` il giudice competente tenga conto del novum normativo (inconvertibilita` della pena pecuniaria in pena detentiva) nel momento in cui la pena dev'essere eseguita.(Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 25 Cost. e relativa all'art. 596 cod.proc.pen., nella parte in cui non esclude che a seguito della revoca della grazia per inadempimento della condizione possa applicarsi una pena detentiva per effetto di conversione di pena pecuniaria).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 596 cod. proc. pen. sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza 16 giugno 1981;
Dichiara manifestamente infondata la stessa questione sollevata dalla stessa ordinanza, nei confronti dell'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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