Corte costituzionale
Ordinanza n. 368/1987
Corte cost., ord. 4 novembre 1987, n. 368
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 368/1987
- Data di deposito
- 4 novembre 1987
- Data di decisione
- 15 ottobre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:368
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 58, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 3574
L'applicabilita`, alle societa` semplici, delle disposizioni con- cernenti il reddito di impresa e la conseguente deducibilita` per le stesse degli interessi passivi, e` da escludersi per la natura stessa dei redditi di tali societa`, le quali, per definizione, non esercitano attivita` commerciale; ne` e` dato ravvisare in cio` alcuna disparita` di trattamento, rispetto ad altre societa` di persone (alle quali invece la normativa denunciata si applicava, ma non piu`, per l'avvenire, secondo recenti disposizioni), stante la diversita` del rispettivo regime dettato dal codice civile, che non irrazionalmente si riflette anche nel campo tributario; mentre la predetta deduzione non rappresenta, d'altro canto, una regola generale, essendo ammessa solo limitatamente e secondo la discrezionalita` del legislatore; disparita`, neppure, puo` sussistere, rispetto alle persone fisiche, data la evidente diversa natura dei soggetti.(Manifesta non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53 - degli artt. 51 e 58 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 5 e 10 dello stesso decreto, nella parte in cui non consentono la deduzione degli interessi passivi dipendenti da mutui ipotecari documentati, tanto alle societa` semplici quanto alle singole persone fisiche componenti la societa`).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 58 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e quella degli artt. 5 e 10 dello stesso d.P.R., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di Biella e di Novara con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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