Corte costituzionale
Ordinanza n. 356/1987
Corte cost., ord. 29 ottobre 1987, n. 356
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 356/1987
- Data di deposito
- 29 ottobre 1987
- Data di decisione
- 15 ottobre 1987
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:356
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto-legge n. 31 del 4 marzo 1976
- legge n. 159 del 30 aprile 1976
- art. 4, decreto-legge n. 31 del 4 marzo 1976
Parametri
Massime
Massima n. 3637
In tema di determinazione del contenuto del precetto penale ad opera di provvedimenti amministrativi deve trovare applicazione la medesima ratio decidendi contenuta in numerose pronunce della Corte costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 3 del decreto legge 30 aprile 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159 in quanto la contravvenzione ivi descritta si sostanzia in una norma incriminatrice in bianco, che rinvia a disposizioni comprensive non solo di leggi e regolamenti ministeriali, ma altresi` di circolari e istruzioni emanate da vari organi). - v. sent. nn. 58/1975; 21/1973, 113/1973; 9/1972; 168/1971, 69/1971; 61/1969; 26/1966; 96/1964, 36/1964.
Massima n. 3638
Spetta al giudice a quo, cui, a tal fine, vanno restituiti gli atti, verificare se, alla stregua della normativa intervenuta dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione, la questione sollevata sia ancora rilevante. (Restituzione degli atti relativamente alla questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4 del decreto legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, nella parte in cui e` prescritta l'adozione del giudizio direttissimo in ogni caso, e senza possibilita` di deroga, per i soli delitti di esportazione illecita di valuta o costituzione illecita di disponibilita` valutarie all'estero; lo jus superveniens, costituito dalla L. 26 ottobre 1986, n. 599, ha parzialmente sostituito la citata disposizione e dettato norme per la ulteriore applicazione di questa ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Prato con ordinanza del 10 marzo 1981;
2) Ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore del Tribunale di Prato relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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