Corte costituzionale
Ordinanza n. 342/1987
Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 342
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 342/1987
- Data di deposito
- 22 ottobre 1987
- Data di decisione
- 14 ottobre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:342
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 4, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
- art. 18, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- legge n. 131 del 26 aprile 1983
- art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 10, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Massime
Massima n. 3553
La mancata equiparazione, ai fini della tempestivita` della dichiarazione di imposta (INVIM straordinaria), della data della sua spedizione a quella di arrivo o di presentazione all'ufficio competente, non costituisce violazione del principio di eguaglianza, poiche` nell'ambito amministrativo tributario, normative diverse offrono, in materia, una disarticolata prospettazione positiva tale da rifiutare - per il riequilibrio del sistema - un modello generale cui riferirsi per saggiarne la ragionevolezza a confronto di singole disposizioni; e, tenuto altresi` conto che, anche da altre normative, affini a quella in esame, non risulta la previsione della richiesta equiparazione.(Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art.3 Cost. - degli artt. 26, quarto comma, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, conv. in L. 26 aprile 1983, n.131, 18, sesto comma e 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643). - v. S. n. 121/1985
Massima n. 3554
L'indicazione nell'ordinanza di rinvio, di una disposizione di legge diversa da quella che il giudice a quo avrebbe dovuto censurare rende priva di rilevanza e, come tale, inammissibile la questione proposta. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art.76 Cost. e in relazione all'art.10 L. 9 ottobre 1971, n.825 - dell'art. 18, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, quarto comma, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 conv. in l. 26 aprile 1983 n. 131, 18, sesto comma, e 23 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalle ordinanze in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 sollevata, in relazione all'art. 76 Cost. in riferimento all'art. 10 l. 9 ottobre 1971 n. 825, dalle ordinanze - pure in epigrafe della Commissione tributaria di primo grado di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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