Corte costituzionale

Ordinanza n. 342/1987

Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 342

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
342/1987
Data di deposito
22 ottobre 1987
Data di decisione
14 ottobre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:342

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 4, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 18, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • legge n. 131 del 26 aprile 1983
  • art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 3553

La mancata equiparazione, ai fini della tempestivita` della dichiarazione di imposta (INVIM straordinaria), della data della sua spedizione a quella di arrivo o di presentazione all'ufficio competente, non costituisce violazione del principio di eguaglianza, poiche` nell'ambito amministrativo tributario, normative diverse offrono, in materia, una disarticolata prospettazione positiva tale da rifiutare - per il riequilibrio del sistema - un modello generale cui riferirsi per saggiarne la ragionevolezza a confronto di singole disposizioni; e, tenuto altresi` conto che, anche da altre normative, affini a quella in esame, non risulta la previsione della richiesta equiparazione.(Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art.3 Cost. - degli artt. 26, quarto comma, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, conv. in L. 26 aprile 1983, n.131, 18, sesto comma e 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643). - v. S. n. 121/1985

Massima n. 3554

L'indicazione nell'ordinanza di rinvio, di una disposizione di legge diversa da quella che il giudice a quo avrebbe dovuto censurare rende priva di rilevanza e, come tale, inammissibile la questione proposta. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art.76 Cost. e in relazione all'art.10 L. 9 ottobre 1971, n.825 - dell'art. 18, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, quarto comma, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 conv. in l. 26 aprile 1983 n. 131, 18, sesto comma, e 23 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalle ordinanze in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 sollevata, in relazione all'art. 76 Cost. in riferimento all'art. 10 l. 9 ottobre 1971 n. 825, dalle ordinanze - pure in epigrafe della Commissione tributaria di primo grado di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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