Corte costituzionale

Ordinanza n. 335/1987

Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 335

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
335/1987
Data di deposito
22 ottobre 1987
Data di decisione
14 ottobre 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:335

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 3609

E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. n. 636 del 1972 nella parte in cui esclude l'applicabilita` al processo tributario degli artt. 90,92,93,94,95,96 e 97 c.p.c. in quanto il giudice a quo fa riferimento al solo problema della condanna alle spese della parte soccombente. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. in relazione alla legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 39 del d.P.R. 26 settembre 1972, n. 636 nella parte in cui esclude l'applicabilita` al processo tributario degli artt. 90,92,93,94,95,96 e 97 c.p.c.).

Massima n. 3610

Il principio della condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali non e` assoluto ed inderogabile; pertanto, in assenza di criteri direttivi contenuti nella legge delegante (art. 10 legge 9 ottobre 1971, n. 825), rientra nella discrezionalita` del legislatore delegato introdurre o meno il detto istituto nel processo tributario. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. in relazione all'art. 10 della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 nella parte in cui esclude l'applicabilita` al processo tributario dell'art. 91 c.p.c. concernente la condanna del soccombente alle spese processuali).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. n. 636 del 1972, nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c., sollevata dalla Commissione tributaria di I grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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