Corte costituzionale
Ordinanza n. 335/1987
Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 335
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 335/1987
- Data di deposito
- 22 ottobre 1987
- Data di decisione
- 14 ottobre 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:335
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 10, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Massime
Massima n. 3609
E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. n. 636 del 1972 nella parte in cui esclude l'applicabilita` al processo tributario degli artt. 90,92,93,94,95,96 e 97 c.p.c. in quanto il giudice a quo fa riferimento al solo problema della condanna alle spese della parte soccombente. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. in relazione alla legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 39 del d.P.R. 26 settembre 1972, n. 636 nella parte in cui esclude l'applicabilita` al processo tributario degli artt. 90,92,93,94,95,96 e 97 c.p.c.).
Massima n. 3610
Il principio della condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali non e` assoluto ed inderogabile; pertanto, in assenza di criteri direttivi contenuti nella legge delegante (art. 10 legge 9 ottobre 1971, n. 825), rientra nella discrezionalita` del legislatore delegato introdurre o meno il detto istituto nel processo tributario. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. in relazione all'art. 10 della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 nella parte in cui esclude l'applicabilita` al processo tributario dell'art. 91 c.p.c. concernente la condanna del soccombente alle spese processuali).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. n. 636 del 1972, nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c., sollevata dalla Commissione tributaria di I grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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