Corte costituzionale

Ordinanza n. 330/1987

Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 330

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
330/1987
Data di deposito
22 ottobre 1987
Data di decisione
14 ottobre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:330

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3573

La dichiarazione richiesta al sostituto d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con lo scopo di assicurare all'Erario la quota che il sostituto trattiene al sostituito, ha anche funzione di controllo in ordine sia alle fonti di reddito del sostituito sia alle corrispondenti dichiarazioni che questi, a sua volta, e` obbligato a rendere; e dato il notevole rilievo sostanziale, e non meramente formale, delle violazioni (omissioni o infedelta`) riguardanti la prescritta dichiarazione - in quanto rendono impossibile, o intralciano gravemente, la suddetta attivita` di controllo, ledendo o mettendo in pericolo interessi materiali dell'Erario - sono prive di giustificazione le doglianze sia di ingiusta equiparazione tra illeciti formali e sostanziali, sia di contrasto con la direttiva del legislatore delegante, di commisurare le sanzioni all'entita`, soggettiva e oggettiva, delle violazioni. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. - dell'art.47, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; questione gia` dichiarata non fondata con S.n. 128/1986).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo e secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Udine e di Bergamo e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Vigevano, di Torino e di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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