Corte costituzionale
Ordinanza n. 330/1987
Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 330
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 330/1987
- Data di deposito
- 22 ottobre 1987
- Data di decisione
- 14 ottobre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:330
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3573
La dichiarazione richiesta al sostituto d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con lo scopo di assicurare all'Erario la quota che il sostituto trattiene al sostituito, ha anche funzione di controllo in ordine sia alle fonti di reddito del sostituito sia alle corrispondenti dichiarazioni che questi, a sua volta, e` obbligato a rendere; e dato il notevole rilievo sostanziale, e non meramente formale, delle violazioni (omissioni o infedelta`) riguardanti la prescritta dichiarazione - in quanto rendono impossibile, o intralciano gravemente, la suddetta attivita` di controllo, ledendo o mettendo in pericolo interessi materiali dell'Erario - sono prive di giustificazione le doglianze sia di ingiusta equiparazione tra illeciti formali e sostanziali, sia di contrasto con la direttiva del legislatore delegante, di commisurare le sanzioni all'entita`, soggettiva e oggettiva, delle violazioni. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. - dell'art.47, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; questione gia` dichiarata non fondata con S.n. 128/1986).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo e secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Udine e di Bergamo e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Vigevano, di Torino e di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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