Corte costituzionale
Ordinanza n. 328/1987
Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 328
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 328/1987
- Data di deposito
- 22 ottobre 1987
- Data di decisione
- 14 ottobre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:328
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
- legge n. 516 del 7 agosto 1982
Parametri
Massime
Massima n. 3552
Qualora il contribuente abbia scelto, con riferimento agli obblighi di fatturazione e registrazione in materia di I.V.A., il regime relativo ai contribuenti minori - consistente in minori formalita` di documentazione delle operazioni e dei pagamenti quando il volume di affari si sia mantenuto al di sotto di un determinato limite - non e` irragionevole l'adozione da parte del legislatore di una disciplina piu` rigorosa, in sede di definizione agovolata delle pendenze, considerata la minore intensita` ed efficacia dei controlli esperibili sulla documentazione semplificata, propria del suddetto regime. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt, 3 e 53 - dell'art. 28 D.L. 10 luglio 1982, n. 429 come convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 il quale prevede, ai fini della definizione dell'I.V.A., una imposta diversa - quattro per cento o due per cento in piu` dell'imposta risultante dalla dichiarazione originaria - a seconda che nell'anno precedente il periodo considerato siano state o meno applicate le disposizioni relative ai contribuenti minori ex art. 32 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, come convertito nella l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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