Corte costituzionale

Ordinanza n. 328/1987

Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 328

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
328/1987
Data di deposito
22 ottobre 1987
Data di decisione
14 ottobre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:328

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
  • legge n. 516 del 7 agosto 1982

Parametri

Massime

Massima n. 3552

Qualora il contribuente abbia scelto, con riferimento agli obblighi di fatturazione e registrazione in materia di I.V.A., il regime relativo ai contribuenti minori - consistente in minori formalita` di documentazione delle operazioni e dei pagamenti quando il volume di affari si sia mantenuto al di sotto di un determinato limite - non e` irragionevole l'adozione da parte del legislatore di una disciplina piu` rigorosa, in sede di definizione agovolata delle pendenze, considerata la minore intensita` ed efficacia dei controlli esperibili sulla documentazione semplificata, propria del suddetto regime. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt, 3 e 53 - dell'art. 28 D.L. 10 luglio 1982, n. 429 come convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 il quale prevede, ai fini della definizione dell'I.V.A., una imposta diversa - quattro per cento o due per cento in piu` dell'imposta risultante dalla dichiarazione originaria - a seconda che nell'anno precedente il periodo considerato siano state o meno applicate le disposizioni relative ai contribuenti minori ex art. 32 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, come convertito nella l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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