Corte costituzionale

Ordinanza n. 325/1987

Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 325

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
325/1987
Data di deposito
22 ottobre 1987
Data di decisione
14 ottobre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:325

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
  • art. 30, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
  • legge n. 516 del 7 agosto 1982

Parametri

Massime

Massima n. 3603

In materia di definizione agevolata delle pendenze tributarie, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni in base alle quali la presentazione di dichiarazioni integrative comporta, ove l'imposta risultante non sia inferiore a determinati limiti, l'estinzione delle controversie pendenti, non determinano eguale trattamento, tra contribuenti adempienti e contribuenti morosi, giacche` solo questi ultimi sono tenuti al pagamento di interessi e soprattasse (art. 44, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633); il mantenimento dell'effetto favorevole anche per i contribuenti morosi non ostacola, inoltre, la riscossione del tributo, resa, invece, piu` spedita attraverso la eliminazione delle controversie. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - degli artt. 26 e 30 D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, secondo cui le dichiarazioni integrative presentate dai contribuenti producono l'estinzione delle controversie pendenti in materia IVA indipendentemente dalla omissione o ritardo nel versamento dell'imposta).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 30 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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