Corte costituzionale
Ordinanza n. 325/1987
Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 325
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 325/1987
- Data di deposito
- 22 ottobre 1987
- Data di decisione
- 14 ottobre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:325
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
- art. 30, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
- legge n. 516 del 7 agosto 1982
Parametri
Massime
Massima n. 3603
In materia di definizione agevolata delle pendenze tributarie, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni in base alle quali la presentazione di dichiarazioni integrative comporta, ove l'imposta risultante non sia inferiore a determinati limiti, l'estinzione delle controversie pendenti, non determinano eguale trattamento, tra contribuenti adempienti e contribuenti morosi, giacche` solo questi ultimi sono tenuti al pagamento di interessi e soprattasse (art. 44, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633); il mantenimento dell'effetto favorevole anche per i contribuenti morosi non ostacola, inoltre, la riscossione del tributo, resa, invece, piu` spedita attraverso la eliminazione delle controversie. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - degli artt. 26 e 30 D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, secondo cui le dichiarazioni integrative presentate dai contribuenti producono l'estinzione delle controversie pendenti in materia IVA indipendentemente dalla omissione o ritardo nel versamento dell'imposta).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 30 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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