Corte costituzionale
Ordinanza n. 321/1987
Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 321
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 321/1987
- Data di deposito
- 22 ottobre 1987
- Data di decisione
- 14 ottobre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:321
Norme oggetto del giudizio
- art. 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Parametri
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 245, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 2, n.5, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Massime
Massima n. 3601
Le presunzioni tributarie non possono considerarsi costituzionalmente illegittime quando ragionevolmente si fondino su indici in concreto rivelatori di ricchezza e non si risolvano, percio`, in una base fittizia dell'imposizione; e ben puo` il legislatore desumere l'esistenza di un reddito o di un intento speculativo da elementi indiziari precisi e concordanti. - v. Sent. n. 156/1987
Massima n. 3602
Le delega legislativa di cui all'art. 76 Cost. non e` finalizzata ad eliminare ogni discrezionalita` del legislatore delegato bensi` solo a circoscriverla in modo che resti sempre salvo il potere di valutare le specifiche e complesse situazioni da disciplinare; ne consegue che la previsione, in sede di delega, della tassazione di un reddito - nella specie, plusvalenze realizzate da persone fisiche - non esclude il ricorso a presunzioni legali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 cost. - dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il cui n. 2 considera tra i redditi derivanti da operazioni speculative, senza possibilita` di prove contrarie, l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati alla utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non e` superiore a cinque anni). v. sent. nn. 42/1980; 107/1971; 99/1968; 50/1965.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Trapani con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze