Corte costituzionale

Ordinanza n. 321/1987

Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 321

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
321/1987
Data di deposito
22 ottobre 1987
Data di decisione
14 ottobre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:321

Norme oggetto del giudizio

  • art. 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 3601

Le presunzioni tributarie non possono considerarsi costituzionalmente illegittime quando ragionevolmente si fondino su indici in concreto rivelatori di ricchezza e non si risolvano, percio`, in una base fittizia dell'imposizione; e ben puo` il legislatore desumere l'esistenza di un reddito o di un intento speculativo da elementi indiziari precisi e concordanti. - v. Sent. n. 156/1987

Massima n. 3602

Le delega legislativa di cui all'art. 76 Cost. non e` finalizzata ad eliminare ogni discrezionalita` del legislatore delegato bensi` solo a circoscriverla in modo che resti sempre salvo il potere di valutare le specifiche e complesse situazioni da disciplinare; ne consegue che la previsione, in sede di delega, della tassazione di un reddito - nella specie, plusvalenze realizzate da persone fisiche - non esclude il ricorso a presunzioni legali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 cost. - dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il cui n. 2 considera tra i redditi derivanti da operazioni speculative, senza possibilita` di prove contrarie, l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati alla utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non e` superiore a cinque anni). v. sent. nn. 42/1980; 107/1971; 99/1968; 50/1965.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Trapani con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze