Corte costituzionale

Ordinanza n. 320/1987

Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 320

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
320/1987
Data di deposito
22 ottobre 1987
Data di decisione
14 ottobre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:320

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, lett.b, decreto-legge n. 660 del 5 novembre 1973
  • legge n. 823 del 19 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 3525

Ai fini della liquidazione agevolata di imposte vigenti anteriormente all'entrata in vigore della riforma tributaria, ragionevolmente il legislatore ha fissato - quale che fosse la fase in cui si trovavano i rapporti tributari e le connesse controversie - un termine (31 ottobre 1973) per l'acquisizione degli elementi previsti dall'art. 2, d.l. 5 novembre 1973 n. 660, conv. in l. n. 823 del 1973, corrispondendo cosi` all'esigenza eccezionale di semplificare al massimo gli accertamenti e le operazioni per la liquidazione stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - relativa all'art. 2, lett. b, d.l. n. 660 cit., come sopra convertito, nella parte in cui non consente di operare la liquidazione agevolata sulla base dell'imponibile determinato da una decisione della Commissione tributaria di primo grado, emessa ma non ancora notificata al 31 ottobre 1973; la medesima questione, sia pure riferita alla lett. a, anziche` alla lett. b, dell'art. 2 cit., era stata dichiarata non fondata in precedente sent. n. 96/1980).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. b), d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito in l. 19 dicembre 1973 n. 823, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con la sentenza n. 96 del 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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