Corte costituzionale
Ordinanza n. 320/1987
Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 320
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 320/1987
- Data di deposito
- 22 ottobre 1987
- Data di decisione
- 14 ottobre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:320
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, lett.b, decreto-legge n. 660 del 5 novembre 1973
- legge n. 823 del 19 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 3525
Ai fini della liquidazione agevolata di imposte vigenti anteriormente all'entrata in vigore della riforma tributaria, ragionevolmente il legislatore ha fissato - quale che fosse la fase in cui si trovavano i rapporti tributari e le connesse controversie - un termine (31 ottobre 1973) per l'acquisizione degli elementi previsti dall'art. 2, d.l. 5 novembre 1973 n. 660, conv. in l. n. 823 del 1973, corrispondendo cosi` all'esigenza eccezionale di semplificare al massimo gli accertamenti e le operazioni per la liquidazione stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - relativa all'art. 2, lett. b, d.l. n. 660 cit., come sopra convertito, nella parte in cui non consente di operare la liquidazione agevolata sulla base dell'imponibile determinato da una decisione della Commissione tributaria di primo grado, emessa ma non ancora notificata al 31 ottobre 1973; la medesima questione, sia pure riferita alla lett. a, anziche` alla lett. b, dell'art. 2 cit., era stata dichiarata non fondata in precedente sent. n. 96/1980).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. b), d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito in l. 19 dicembre 1973 n. 823, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con la sentenza n. 96 del 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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