Corte costituzionale

Ordinanza n. 315/1987

Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 315

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
315/1987
Data di deposito
22 ottobre 1987
Data di decisione
14 ottobre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:315

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 69, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 3599

Le scelte del legislatore in materia sanzionatoria non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita` se non si rivelino irragionevoli; ne` e` irragionevole, al fine di evitare evasioni fiscali, l'applicazione di una soprattassa o di una pena pecuniaria per inesatta dichiarazione in ordine al valore di un immobile trasferito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 24, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 il quale, prevedendo una soprattassa pari al cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta, qualora l'incremento di valore definito dall'ufficio superi di oltre un quarto l'incremento di valore dichiarato, riduce alla meta` detta soprattassa nel caso di definizione per omessa impugnazione o per adesione del contribuente stesso).

Massima n. 3600

Le scelte discrezionali del legislatore in materia sanzionatoria non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita` se non si rivelino irragionevoli; ne` e` irragionevole, al fine di evitare evasioni fiscali, l'applicazione di una soprattassa o di una pena pecuniaria per inesatta dichiarazione in ordine al valore di un immobile. ( Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 69, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 il quale prevedendo una pena pecuniaria, nel caso di valore accertato dall'ufficio che superi di oltre un quarto il valore dichiarato, ne dispone l'attenuazione qualora l'accertamento sia divenuto definitivo per adesione del contribuente stesso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 e 69, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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