Corte costituzionale
Ordinanza n. 315/1987
Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 315
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 315/1987
- Data di deposito
- 22 ottobre 1987
- Data di decisione
- 14 ottobre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:315
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 69, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 3599
Le scelte del legislatore in materia sanzionatoria non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita` se non si rivelino irragionevoli; ne` e` irragionevole, al fine di evitare evasioni fiscali, l'applicazione di una soprattassa o di una pena pecuniaria per inesatta dichiarazione in ordine al valore di un immobile trasferito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 24, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 il quale, prevedendo una soprattassa pari al cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta, qualora l'incremento di valore definito dall'ufficio superi di oltre un quarto l'incremento di valore dichiarato, riduce alla meta` detta soprattassa nel caso di definizione per omessa impugnazione o per adesione del contribuente stesso).
Massima n. 3600
Le scelte discrezionali del legislatore in materia sanzionatoria non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita` se non si rivelino irragionevoli; ne` e` irragionevole, al fine di evitare evasioni fiscali, l'applicazione di una soprattassa o di una pena pecuniaria per inesatta dichiarazione in ordine al valore di un immobile. ( Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 69, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 il quale prevedendo una pena pecuniaria, nel caso di valore accertato dall'ufficio che superi di oltre un quarto il valore dichiarato, ne dispone l'attenuazione qualora l'accertamento sia divenuto definitivo per adesione del contribuente stesso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 e 69, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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