Corte costituzionale
Ordinanza n. 311/1987
Corte cost., ord. 8 ottobre 1987, n. 311
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 311/1987
- Data di deposito
- 8 ottobre 1987
- Data di decisione
- 30 settembre 1987
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:311
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 688 del 23 dicembre 1974
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 8, legge n. 904 del 16 dicembre 1977
- art. 8, comma 2, legge n. 904 del 16 dicembre 1977
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 3537
Intervenuta pronuncia di non fondatezza di una questione incidentale di legittimita` costituzionale, sono dichiarate manifestamente infondate le analoghe questioni riproposte sotto profili non diversi od ulteriori. (Manifesta infondatezza della questione relativa agli artt. 6 e 14, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - come modificati dagli artt. 1, d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688, e 8, l. 16 dicembre 1974 n. 904 - nella parte in cui non prevedono che l'imponibile In.v.im. sia depurato dalla componente imputabile alla svalutazione monetaria; questione - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dichiarata non fondata con precedente sent. n. 126/1979).
Massima n. 3538
L'art. 8, l. 16 dicembre 1977 n. 904, in quanto espressamente finalizzato all'applicazione della detrazione prevista dall'art. 14, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, risulta "travolto" dalla sopravvenuta abrogazione di quest'ultima disposizione ad opera dell' art. 1, d.l. 12 novembre 1979, n. 571, conv. in l. 12 gennaio 1980, n, 2. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., e relativa al precitato art. 8, comma secondo, nella parte in cui non consente l'applicazione del previsto aumento della detrazione In.v.im. ai rapporti che non hanno costituito oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio, ancorche` non siano divenuti definitivi e il relativo presupposto si sia verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge).
Massima n. 3539
Ai fini dell'ammissibilita` della questione incidentale di legittimita` costituzionale, il giudice a quo deve motivarne la rilevanza, ne` puo` prospettarne la non manifesta infondatezza solo per relationem. (Manifesta inammissibilita` della questione - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 15, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di II grado di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità: a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della l. 16 dicembre 1977, n. 904, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di I grado di Roma; b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 d.P.R. n. 643 del 1972, come modificato dall'art. 1 della l. n. 2 del 1980, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di II grado di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Relatore: SAJA
Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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