Corte costituzionale

Ordinanza n. 311/1987

Corte cost., ord. 8 ottobre 1987, n. 311

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
311/1987
Data di deposito
8 ottobre 1987
Data di decisione
30 settembre 1987
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:311

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 688 del 23 dicembre 1974
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 8, legge n. 904 del 16 dicembre 1977
  • art. 8, comma 2, legge n. 904 del 16 dicembre 1977
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 3537

Intervenuta pronuncia di non fondatezza di una questione incidentale di legittimita` costituzionale, sono dichiarate manifestamente infondate le analoghe questioni riproposte sotto profili non diversi od ulteriori. (Manifesta infondatezza della questione relativa agli artt. 6 e 14, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - come modificati dagli artt. 1, d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688, e 8, l. 16 dicembre 1974 n. 904 - nella parte in cui non prevedono che l'imponibile In.v.im. sia depurato dalla componente imputabile alla svalutazione monetaria; questione - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dichiarata non fondata con precedente sent. n. 126/1979).

Massima n. 3538

L'art. 8, l. 16 dicembre 1977 n. 904, in quanto espressamente finalizzato all'applicazione della detrazione prevista dall'art. 14, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, risulta "travolto" dalla sopravvenuta abrogazione di quest'ultima disposizione ad opera dell' art. 1, d.l. 12 novembre 1979, n. 571, conv. in l. 12 gennaio 1980, n, 2. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., e relativa al precitato art. 8, comma secondo, nella parte in cui non consente l'applicazione del previsto aumento della detrazione In.v.im. ai rapporti che non hanno costituito oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio, ancorche` non siano divenuti definitivi e il relativo presupposto si sia verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge).

Massima n. 3539

Ai fini dell'ammissibilita` della questione incidentale di legittimita` costituzionale, il giudice a quo deve motivarne la rilevanza, ne` puo` prospettarne la non manifesta infondatezza solo per relationem. (Manifesta inammissibilita` della questione - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 15, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di II grado di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità: a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della l. 16 dicembre 1977, n. 904, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di I grado di Roma; b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 d.P.R. n. 643 del 1972, come modificato dall'art. 1 della l. n. 2 del 1980, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di II grado di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Relatore: SAJA

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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