Corte costituzionale

Ordinanza n. 263/1987

Corte cost., ord. 13 luglio 1987, n. 263

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
263/1987
Data di deposito
13 luglio 1987
Data di decisione
2 luglio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:263

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 1, lett. C, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 53, legge n. 114 del 13 aprile 1977
  • art. 5, legge n. 114 del 13 aprile 1977

Parametri

Massime

Massima n. 4416

La limitata deducibilita` degli interessi dal reddito ai fini I.R.PE.F. - in quanto cioe` prevista per i soli mutui ipotecari e non, invece, per i contratti di apertura di credito bancario - e` giustificata dall'esigenza di controllare l'effettiva sussistenza del negozio ad effetti obbligatori (da cui nascono gli interessi) attraverso la sua realita` e la pubblicita` della garanzia ipotecaria; ne` la disposta sua retroattivita` - con riguardo ai redditi percepiti nel 1976 - lede il principio della capacita` contributiva, il quale si riferisce ad indici concretamente rivelatori di ricchezza, e non ad uno stato soggettivo di affidamento del contribuente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - degli artt. 10, comma primo, lett. c d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e degli artt. 5 e 23 della Legge 13 aprile 1977, n. 114). - S. n. 143/1982; O.nn. 365/1983; 342/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114, e 23 della stessa legge, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di La Spezia e de L'Aquila con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decise con la sentenza n. 143 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze