Corte costituzionale
Ordinanza n. 263/1987
Corte cost., ord. 13 luglio 1987, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 263/1987
- Data di deposito
- 13 luglio 1987
- Data di decisione
- 2 luglio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:263
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, lett. C, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 53, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 5, legge n. 114 del 13 aprile 1977
Parametri
Massime
Massima n. 4416
La limitata deducibilita` degli interessi dal reddito ai fini I.R.PE.F. - in quanto cioe` prevista per i soli mutui ipotecari e non, invece, per i contratti di apertura di credito bancario - e` giustificata dall'esigenza di controllare l'effettiva sussistenza del negozio ad effetti obbligatori (da cui nascono gli interessi) attraverso la sua realita` e la pubblicita` della garanzia ipotecaria; ne` la disposta sua retroattivita` - con riguardo ai redditi percepiti nel 1976 - lede il principio della capacita` contributiva, il quale si riferisce ad indici concretamente rivelatori di ricchezza, e non ad uno stato soggettivo di affidamento del contribuente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - degli artt. 10, comma primo, lett. c d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e degli artt. 5 e 23 della Legge 13 aprile 1977, n. 114). - S. n. 143/1982; O.nn. 365/1983; 342/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114, e 23 della stessa legge, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di La Spezia e de L'Aquila con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decise con la sentenza n. 143 del 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze