Corte costituzionale

Ordinanza n. 166/1987

Corte cost., ord. 13 maggio 1987, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
166/1987
Data di deposito
13 maggio 1987
Data di decisione
6 maggio 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:166

Norme oggetto del giudizio

  • art. 45, legge n. 103 del 14 aprile 1975
  • art. 334, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 183, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973

Parametri

Massime

Massima n. 4252

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita` costituzionale che siano motivate per 'relationem' o siano carenti di motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto poste a base del denunciato contrasto con il dettato costituzionale. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.).

Massima n. 4253

Il principio di eguaglianza non puo` essere invocato in senso inverso a quello naturale, assumendo la situazione anomala e temporanea determinata dall'inerzia del legislatore, dopo una precedente pronuncia di questa Corte, come metro di legittimita` della regola generale che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. n. 156 del 1973, nonche` del solo art. 195 stesso d.P.R., in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 202/1976. - S. n. 237/1984 e O. nn. 23/1985, 77/1985 e 294/1985; 91/1986 e 35/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Mezzolombardo e Torino con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. 532, 533, 537/1986); dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 195 del d.P.R. n. 156 del 1973 - nel testo sostituito con l'art. 45 della legge n. 103 del 1975 - sollevata in riferimento all'art. 21 Cost. dal Tribunale di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 5/1986); dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei citati artt. 183 e 195 del d.P.R. n. 156 del 1973, nonché del solo art. 195 dello stesso d.P.R., sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., rispettivamente, dai Pretori di Pontecorvo e Ancona e dai Tribunali di Prato e Macerata con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. 744, 745, 746, 800, 801, 802/1986; 5, 672/1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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