Corte costituzionale

Ordinanza n. 136/1987

Corte cost., ord. 16 aprile 1987, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
136/1987
Data di deposito
16 aprile 1987
Data di decisione
10 aprile 1987
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:136

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 71, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 72, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 80, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 28, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 80, comma 2, legge n. 685 del 22 dicembre 1975

Parametri

Massime

Massima n. 4210

La questione attinente al sistema sanzionatorio della fattispecie della coltivazione o importazione di modiche quantita` di stupefacenti per uso personale e` stata gia` dichiarata manifestamente infondata da questa Corte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. O. n. 308/1985 e 95/1984.

Massima n. 4211

Per quanto attiene alla questione della genericita` del concetto di "modica quantita`" in riferimento alla previsione della non punibilita` di chi acquista o detiene modiche quantita` di sostanze stupefacenti per farne uso personale non terapeutico, non e` dato a questa Corte fissare il criterio di "modicita`", bensi` al Parlamento. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 80, comma secondo, della legge 22 dicembre 1975 n. 685, in riferimento all'art. 25, comma secondo, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della l. 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) sollevata con le rispettive ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'Appello di Firenze e dai Tribunali di Firenze, La Spezia e Milano;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, della medesima legge, sollevata con le rispettive ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Verona.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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