Corte costituzionale
Ordinanza n. 136/1987
Corte cost., ord. 16 aprile 1987, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 136/1987
- Data di deposito
- 16 aprile 1987
- Data di decisione
- 10 aprile 1987
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:136
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 71, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 72, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 80, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 28, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 80, comma 2, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
Parametri
Massime
Massima n. 4210
La questione attinente al sistema sanzionatorio della fattispecie della coltivazione o importazione di modiche quantita` di stupefacenti per uso personale e` stata gia` dichiarata manifestamente infondata da questa Corte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. O. n. 308/1985 e 95/1984.
Massima n. 4211
Per quanto attiene alla questione della genericita` del concetto di "modica quantita`" in riferimento alla previsione della non punibilita` di chi acquista o detiene modiche quantita` di sostanze stupefacenti per farne uso personale non terapeutico, non e` dato a questa Corte fissare il criterio di "modicita`", bensi` al Parlamento. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 80, comma secondo, della legge 22 dicembre 1975 n. 685, in riferimento all'art. 25, comma secondo, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della l. 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) sollevata con le rispettive ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'Appello di Firenze e dai Tribunali di Firenze, La Spezia e Milano;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, della medesima legge, sollevata con le rispettive ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Verona.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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