Corte costituzionale

Ordinanza n. 114/1987

Corte cost., ord. 7 aprile 1987, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
114/1987
Data di deposito
7 aprile 1987
Data di decisione
27 marzo 1987
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:114

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, legge n. 517 del 18 giugno 1955
  • art. 387, comma 3, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 4179

E' manifestamente infondata la questione di legittimita` sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 387, comma terzo, del codice di procedura penale (nel testo sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517), gia` dichiarato illegittimo nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere "perche` trattasi di persona non punibile perche` il fatto non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza. - S.n. 200/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale (nel testo sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 200 del 1986, "nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere 'perché trattasi di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato' limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza", questione sollevata dalla Corte di cassazione con ordinanza del 4 marzo 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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