Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1986

Corte cost., sent. 14 aprile 1986, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/1986
Data di deposito
14 aprile 1986
Data di decisione
9 aprile 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 49, comma 2, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
  • art. 6, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 14 del 25 gennaio 1947

Parametri

Massime

Massima n. 12330

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, la legge che impone una prestazione patrimoniale non risulta in contrasto con il principio della riserva legislativa di cui all'art. 23 Cost. (il quale stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge), solo qualora contenga i criteri ed i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio del potere impositivo. Il che significa che la legge puo', si', demandare l'esercizio di tale potere alla pubblica amministrazione, purche' determini elementi e criteri che indichino i presupposti, sia soggettivi che oggettivi, la misura della prestazione, i controlli, in modo da delimitare la discrezionalita' dell'ente o organo impositore e resti preclusa la possibilita' di un esercizio arbitrario del potere attribuitogli. - S. n. 67/1973.

Massima n. 12331

Le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956 sono svolgimento ed integrazione della legge 11 marzo 1953, n. 87, la quale a sua volta e' svolgimento ed integrazione delle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 e 11 marzo 1953, n. 1: e come la suddetta legge ordinaria, disponendo (art. 23) che, per potersi sollevare questione di legittimita' costituzionale, occorre che "il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione" di essa, ha introdotto il requisito della rilevanza - non previsto, ne' dalla Costituzione, ne' dalle due summenzionate leggi costituzionali - cosi' l'art. 22 delle Norme integrative - secondo il quale le disposizioni sulla estinzione del processo non si applicano ai giudizi davanti alla Corte costituzionale neppure se, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorita' giudiziaria - ha coerentemente statuito su un tema non previsto dalla legge n. 87 del 1953. E' pertanto da escludersi che tale ultima disposizione sia "una norma interna di carattere di regolamentazione processuale", che non potrebbe "superare il disposto della legge", la quale richiede che le questioni di legittimita' costituzionale siano rilevanti, prima che non manifestamente infondate. Di conseguenza, a norma dell'art. 22 succitato, non puo' essere dichiarata cessata la materia del contendere nel caso in cui sia sopravvenuta, nel giudizio a quo, avente ad oggetto un'obbligazione tributaria, l'estinzione dell'obbligazione tributaria stessa.

Massima n. 12332

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, l'arbitrio dell'ente o dell'organo impositore di prestazioni patrimoniali e' escluso qualora la legge, pur non stabilendo la misura massima della prestazione da corrispondere, contenga l'indicazione di criteri limitativi della discrezionalita' dell'ente o dell'organo, tali che, se valutati nel loro complesso, risultino idonei alla determinazione della prestazione stessa. Di conseguenza, l'art. 49, secondo comma, r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), come modificato dall'art. 6 d.l.c.p.s. 25 gennaio 1947, n. 14, non risulta attributivo all'ente impositore (nella specie: INAIL) di una discrezionalita' assoluta nella fissazione delle tariffe dei premi e dei contributi dovuti dai datori di lavoro, in quanto, pur non specificando il limite massimo della prestazione imponibile, contiene il criterio idoneo a determinarlo - quale e' appunto quello, di indubbio carattere tecnico, consistente nel vincolare l'ente a rapportare il coacervo dei premi e dei contributi agli infortuni del periodo di assicurazione, cioe' all'andamento infortunistico - ed essendo inoltre detto potere limitato da quelli esercitati nella procedura, dal comitato tecnico dell'istituto (artt. 6 e 7 d.l.c.p.s. del 1947, cit.). Risultando cosi' delimitata la discrezionalita' dell'INAIL, rimane escluso l'arbitrio nell'esercizio del potere impositivo in parola, e non puo' dirsi quindi violato ne' il principio della riserva di legge in materia di imposizione di prestazioni patrimoniali, ne' quello della tutela del lavoro. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 23 e 35, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49, secondo comma, r.d. del 1935, n. 1765, come modificato dall'art. 6 d.l.c.p.s. del 1947, n. 14, impugnato in quanto, nello stabilire che le tariffe succitate siano determinate dall'INAIL in modo da comprendere l'onere finanziario previsto, corrispondente ai rischi degli infortuni del periodo di assicurazione, e nel fissare solo un limite minimo e non anche massimo al potere di imposizione attribuito all'ente stesso, lascerebbe a questo (ed al Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, competente per le relative approvazioni), assoluta discrezionalita' in ordine alla scelta del momento impositivo, dei presupposti oggettivi e della misura della prestazione). - S. n. 4/1957.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, secondo comma, r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, come modificato dall'art. 6 d.l.C.p.S. 25 gennaio 1947, n. 14, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Palermo in riferimento agli artt. 23 e 35 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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