Corte costituzionale
Sentenza n. 87/1986
Corte cost., sent. 14 aprile 1986, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/1986
- Data di deposito
- 14 aprile 1986
- Data di decisione
- 9 aprile 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 2195, codice civile
- art. 4, n.1, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973
- art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 12329
Secondo un principio gia' affermato, la Corte non e' abilitata ad introdurre nella materia dell'imposta locale sui redditi - mediante pronunce di accoglimento parziale - nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle operate o comunque considerate dalla legislazione tributaria. Peraltro, in presenza di "attivita' ausiliarie" come quella dei rappresentanti di commercio senza deposito, degli agenti di commercio, degli artigiani, dei procacciatori d'affari in campo assicurativo, si rende ancor piu' necessario, soprattutto ai fini dell'imposta locale sui redditi, verificare preliminarmente se ricorrano o meno i requisiti minimi perche' si possa realmente parlare d'impresa, e non invece, di lavoro autonomo, onde evitare che la capacita' contributiva correlata all'ILOR, sia presunta, nelle singole ipotesi, indipendentemente da ogni fondamento effettuale, problema questo di natura interpretativa riservato agli stessi giudici rimettenti. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2195 cod. civ., 4 n. 1, l. 9 ottobre 1971, n. 825, 28 e 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, impugnati - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - in quanto non prevedono l'esonero dall'ILOR per talune specie di redditi, giuridicamente inclusi nella figura del reddito d'impresa, ma appartenenti in realta' all'area del lavoro autonomo). - S. n. 42/1980, 314/1983 e O. n. 263/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2195 cod. civ., 4 n. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 28 e 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze