Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1986

Corte cost., sent. 2 aprile 1986, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
73/1986
Data di deposito
2 aprile 1986
Data di decisione
20 marzo 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:73

Norme oggetto del giudizio

  • art. 99, regio decreto legge n. 745 del 8 maggio 1924

Parametri

Massime

Massima n. 12313

Le caratteristiche peculiari (saltuarieta' del lavoro di copia in rapporto alle contingenti esigenze dell'ufficio, correlata previsione di compensi percentualizzati) della prestazione ipotizzata nell'art. 99, r.d.l. 8 maggio 1924, n. 745 (sull'ordinamento giudiziario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), e nelle disposizioni via via succedutesi ad integrarlo (artt. 3 legge n. 777 del 1960, 3 legge n. 1719 del 1962, ecc.), identificano la costante, negli intenti legislativi, di disciplinare una attivita' assolutamente priva di qualsivoglia connotazione di dipendenza e, in particolare, di inserimento continuativo del soggetto interessato nell'ambito della organizzazione giudiziaria; in tali sensi conforta, altresi', l'univoco orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, con riguardo a fattispecie consimili, ha sempre escluso che detta normativa prefigurasse un rapporto di lavoro subordinato, stante la completa assenza dei requisiti della collaborazione e della subordinazione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale del succitato art. 99, e successive modificazioni, in base al quale nelle cancellerie giudiziarie poteva provvedersi ai lavori di copiatura mediante dattilografi o amanuensi retribuibili con una quota dei proventi di cancelleria; questione sollevata sull'assunto che l'anzidetta normativa era tale da non escludere l'instaurazione di rapporti atteggiantisi concretamente in forma di lavoro subordinato, con riguardo a tale ipotesi censurandosi - come discriminatorio - il mancato riconoscimento delle garanzie (giuridico-economiche) proprie di tale tipo di rapporto).

Massima n. 12314

Come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato, per le prestazioni di lavoro autonomo, cioe' di mero risultato, il controllo circa l'osservanza reale del principio della retribuzione sufficiente ad assicurare il minimo vitale non puo' essere operato in relazione a singole prestazioni, enucleabili dal complesso dell'attivita'. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 36, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, r.d.l. 8 maggio 1924, n. 745 (sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie) e successive modificazioni, in base al quale poteva provvedersi ai lavori di copiatura mediante dattilografi e amanuensi retribuibili con proventi della cancelleria; questione sollevata sull'assunto della inidoneita' ad assicurare, nel tempo, una retribuzione equa e sufficiente, la determinazione della misura del compenso - rimasta invariata a partire dalla legge 20 dicembre 1962, n. 1719 - secondo un criterio rigido (compenso a facciata). - Per tutte, v. S. n. 36/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99 r.d.l. 8 maggio 1924, n. 745 e successive modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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