Corte costituzionale
Sentenza n. 7/1986
Corte cost., sent. 14 gennaio 1986, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 7/1986
- Data di deposito
- 14 gennaio 1986
- Data di decisione
- 8 gennaio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 2121, codice civile
- art. 12, legge n. 153 del 30 aprile 1969
Parametri
Massime
Massima n. 12265
In caso di licenziamento riconosciuto illegittimo, il danno da risarcirsi (ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in relazione all'art. 2121 cod. civ.) per il periodo tra il licenziamento e la reintegrazione (e cosi' qualificato, attesa la possibilita' del verificarsi di piu' ipotesi non tutte omogenee, sebbene riconducibili ad una sanzione risarcitoria dotata di una attitudine plurifunzionale) si identifica anzitutto con quanto il lavoratore avrebbe avuto diritto di percepire in forza della obbligazione propria del rapporto, cioe' anzitutto con la retribuzione, fatti salvi, pero', il maggior danno da provarsi dal lavoratore e l'aliunde perceptum dal lavoratore, detraibile, se provato dal datore di lavoro. L'eventualita' di una determinazione del danno in misura diversa dall'intero ammontare delle retribuzioni non dipende, quindi, dalla norma di previsione, che ha lasciato al giudice la determinazione del massimo del danno con la possibilita' che siano comprese tutte le retribuzioni, ma solo dall'oggetto della domanda del lavoratore o dalla sentenza riparatrice. La stessa determinazione del minimo, che questa Corte ha gia' ritenuto costituzionalmente legittima, puo' comprendere solo una parte delle retribuzioni dovute se risultano essere di entita' inferiore alle cinque mensilita', o tutte le retribuzioni se il loro ammontare coincide con le cinque mensilita' liquidate. - S. n. 178/1975.
Massima n. 12266
Come sia i giudici di merito che la Corte di cassazione ritengono, a seguito e per l'effetto dell'introduzione, da parte del legislatore del 1970, del principio della c.d. stabilita' reale, il licenziamento, poi ritenuto illegittimo
Massima n. 12267
Specie ai fini previdenziali, la retribuzione, nella moderna concezione del rapporto di lavoro, non e' piu' il corrispettivo della prestazione di lavoro ma ha natura di salario previdenziale e, in un certo senso, alimentare, comprensiva di tutto cio' che al lavoratore e' corrisposto in dipendenza del rapporto di lavoro (art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevata dal Pretore di Varese con la ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost..
Cosl' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze