Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1986

Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
63/1986
Data di deposito
26 marzo 1986
Data di decisione
19 marzo 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:63

Norme oggetto del giudizio

  • art. 500, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 12303

Come la Corte ha gia' affermato, la mancata previsione, nell'art. 500 cod. proc. pen., in materia di impugnazione contro sentenza contumaciale, dell'obbligo di dare avviso al difensore dell'avvenuta notifica al condannato (effettuata ex art. 169 c.p.p. e cioe' non col rito degli irreperibili) dell'estratto della sentenza, non e' lesiva del diritto di difesa. D'altronde, a parte i dubbi circa l'ammissibilita' di una integrazione in tal senso della norma suddetta, l'adeguamento in senso garantistico della disciplina in questione, non e' indispensabile ne' utilmente perseguibile con tale integrazione. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 500 c.p.p., in parte qua, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, secondo comma, Cost.). - S. n. 265/1976.

Massima n. 12304

Come la Corte ha gia' affermato, l'impugnazione del condannato in contumacia - rimedio dato a chi e' stato parte di un giudizio - non e' comparabile all'opposizione - particolarmente prevista, a sua volta, come mezzo per introdurre il contraddittorio - del condannato per decreto penale. E non da' percio' luogo a contrasto con diritto di difesa e principio di eguaglianza, la mancata previsione, nell'art. 500 c.p.p., riguardo alla notifica dell'estratto della sentenza contumaciale (effettuata ex art. 169 c.p.p. e cioe' non col rito degli irreperibili), dell'avvertimento al condannato circa la facolta' di proporre impugnazione entro un dato termine, analogamente a quanto avviene per il decreto di condanna (art. 507 c.p.p.). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 500 c.p.p., in parte qua, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, secondo comma, Cost.). - S. nn. 265/1976, 170/1963, 27/1966, 119/1969; O. n. 125/1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, secondo comma, Cost., dal pretore di Borgomanero con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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