Corte costituzionale
Sentenza n. 43/1986
Corte cost., sent. 3 marzo 1986, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/1986
- Data di deposito
- 3 marzo 1986
- Data di decisione
- 26 febbraio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 1, legge n. 160 del 3 giugno 1975
Parametri
Massime
Massima n. 12289
L'art. 15, comma primo, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (la quale contiene norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), non contrasta con l'art. 3, primo comma, Cost., perche' diverse sono le posizioni del lavoratore pensionato che ha raggiunto l'eta' pensionabile e dei pensionati di invalidita'; ne' con l'art. 38, secondo comma, Cost., il quale non esige che siano assicurate provvidenze in maggiore o minore numero ma si limita a richiedere che siano comunque assicurati ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - della questione di legittimita' dell'art. 15, comma primo, legge n. 160 del 1975, sollevata sotto il profilo che detta disposizione, escludendo la cumulabilita' dei trattamenti ordinari di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti per i titolari di pensione che abbiano raggiunto l'eta' pensionabile, determinerebbe un'ingiustificata disparita' rispetto ai pensionati d'invalidita' che tale eta' non abbiano raggiunto (per i quali la legge non pone alcun divieto di cumulo), in asserita violazione, altresi', del principio di adeguatezza di cui all'art. 38, secondo comma Cost.). - S. n. 30/1976, in tema di interpretazione del principio di adeguatezza di cui al secondo comma dell'art. 38 Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 comma primo l. 3 giugno 1975 n. 160 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Piacenza con ordinanza emessa il 22 agosto 1978 (n. 597 R.O. 1978).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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