Corte costituzionale
Sentenza n. 42/1986
Corte cost., sent. 3 marzo 1986, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/1986
- Data di deposito
- 3 marzo 1986
- Data di decisione
- 26 febbraio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:42
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, legge n. 158 del 21 marzo 1967
Parametri
Massime
Massima n. 12287
Non esime dal valutare la fondatezza o meno del sospetto di illegittimita' costituzionale di una norma la constatazione che l'interpretazione giurisprudenziale (concernente, nella specie, la retroattivita' della disposizione impugnata) su cui si e' fondato il giudice a quo nel sollevare l'incidente, non possa dirsi "consolidata" al punto da rappresentare, alla data della ordinanza di rimessione, diritto vivente, perche', in non pochi casi, la Corte non ha esitato a verificare la conformita' alla Carta costituzionale di interpretazioni di norme, alle quali pur si affiancavano altra o altre interpretazioni, rilevando si' quella ritenuta contraria ai dettami costituzionali ma non vietando altra o altre interpretazioni non soggette al vaglio di legittimita'.
Massima n. 12288
L'articolo unico della legge 21 marzo 1967, n. 158, disponendo, in via assoluta e inderogabile, la prevalenza del marchio anteriore su quello successivo non piu' legittimamente utilizzabile, non viola l'art. 25, comma secondo, Cost., il quale non puo' essere esteso fuori della materia penale (ne' a tanto giova il richiamo dell'art. 11 disp. prelim. cod. civ., che non ha vigore costituzionale e comunque non ha carattere assoluto); ne' offende il valore dell'iniziativa economica privata, garantito dall'art. 41 Cost., in quanto esso mira - attraverso il rispetto del canone "prior in tempore potior in iure" - a tutelare chi per primo faccia uso del marchio patronimico, essendo, alla luce dell'esperienza, apparsa, a tal fine, inefficace l'aggiunta - da parte di chi usa in un tempo successivo lo stesso marchio patronimico - di ulteriori elementi d'identificazione del prodotto; ne', infine, risulta in contrasto con l'art. 42, commi primo e secondo, Cost., perche' anche la titolarita' e il godimento dei beni immateriali vanno armonizzati con l'interesse sociale. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - della questione di legittimita' costituzionale della detta disposizione, sollevata in quanto tale norma - di natura pubblicistica, secondo il giudice a quo - inciderebbe anche su situazioni consolidatesi nel vigore dell'originario testo dell'art. 13 r.d. 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi d'impresa, che consentiva la coesistenza di marchi comprendenti il nome patronimico di omonimi imprenditori concorrenti con l'aggiunta di idonei elementi differenziatori).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. un. l. 21 marzo 1967 n. 158 (modifica dell'art. 13 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 in materia di brevetti per marchi d'impresa), sollevata, in riferimento agli artt. 25 comma secondo, 41, 42 comma secondo e terzo Cost., con ordinanza 31 gennaio 1978 (n. 394 R.O. 1978) della Corte d'appello di Napoli - sezione distaccata di Salerno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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