Corte costituzionale
Sentenza n. 39/1986
Corte cost., sent. 3 marzo 1986, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/1986
- Data di deposito
- 3 marzo 1986
- Data di decisione
- 26 febbraio 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:39
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12285
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando la normativa denunciata e' diversa da quella cui la censura e' riferibile, ovvero quando si chiede una pronuncia additiva che non puo' consistere nell'adozione di una soluzione obbligata, immediatamente desumibile dalla norme costituzionali assunte a parametro o da altri principi dell'ordinamento, ma richiede una scelta tra piu' soluzioni possibili, che in quanto tale non puo' spettare al legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 892 e 894 cod. civ., impugnati - in riferimento agli artt. 9, comma secondo (tutela del paesaggio), e 42, comma secondo (funzione sociale della proprieta'), Cost. - in quanto, in tema di distanze da osservare nelle piantagioni, incondizionatamente riconoscono al proprietario del fondo finitimo il potere di esigere l'estirpazione degli alberi e delle siepi piantati o nati a distanze inferiori a quelle prescritte, senza consentire la comparazione dell'interesse del proprietario con l'eventuale valore paesaggistico delle piante da eliminare, posto che - contrariamente a cio' che la prospettata censura sembra presupporre - l'ordinamento offre, secondo il diritto vivente, mezzi per realizzare l'incidenza, sulla disciplina dei rapporti interprivati di vicinato, dell'invocato valore costituzionale, prevedendo, nella legislazione di settore attuativa di esso (legge n. 1497 del 1939, relativa alle bellezze naturali), l'imposizione di vincoli a tutela della vegetazione, e riconoscendo a qualunque interessato la possibilita' di sollecitare l'attivazione dei poteri spettanti, in materia, allo Stato o alle Regioni (art. 82, d.P.R. 616/1977); onde la censura non puo' trovare ingresso se non in quanto diretta a denunciare l'inadeguatezza della cennata legislazione del settore. Sotto tale profilo, pertanto, la denuncia delle norme codicistiche sui limiti reciproci delle proprieta' finitime si palesa frutto di una "aberratio ictus", implicante la non ammissibilita' della questione. Alla quale conclusione, sotto diverso profilo, conduce anche la considerazione che la pronuncia additiva richiede, nella specie, una scelta tra piu' soluzioni (previsione di una valutazione paesaggistica relativamente ad ogni intervento su piante, da affidarsi al giudice o all'autorita' amministrativa; o altre ancora, egualmente ipotizzabili), come tale di competenza del legislatore).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi indicati in epigrafe.
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 c.c., sollevata, in riferimento agli artt. 9, comma secondo, e 42, comma secondo, Cost., con ordinanze del Tribunale di Genova del 3 aprile 1978, del Pretore di S. Vito al Tagliamento del 5 febbraio 1982 e del Pretore di Busto Arsizio del 12 dicembre 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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