Corte costituzionale
Sentenza n. 35/1986
Corte cost., sent. 5 febbraio 1986, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 35/1986
- Data di deposito
- 5 febbraio 1986
- Data di decisione
- 23 gennaio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:35
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, legge n. 103 del 14 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 11933
L'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103, disciplinante la materia delle trasmissioni radiotelevisive, nel disporre che i titolari degli impianti ripetitori privati gia' installati al momento dell'entrata in vigore della legge, sono autorizzati al funzionamento in via provvisoria purche' presentino domanda di autorizzazione entro un termine perentorio, pena la disattivazione degli impianti, non discrimina ingiustificatamente gli esercenti i predetti impianti a seconda che essi osservino o non osservino il termine. Infatti, la censurata prefissione del termine e' coerente ad esigenze di attuazione del regime autorizzatorio (regime in se' non censurato) nei confronti degli esercenti impianti gia' installati e, per altro verso, e' coerente all'esigenza di parificare nell'assoggettamento al regime autorizzatorio gli esercenti impianti gia' installati e gli esercenti impianti nuovi, per i quali la preventiva autorizzazione all'esercizio e' prevista dagli artt. 38 e 43 della medesima legge. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103). - S. n. 225/1974; n. 226/1974; n. 231/1985.
Massima n. 11949
L'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui subordina il funzionamento provvisorio degli impianti ripetitori di programmi televisivi esteri gia' installati alla condizione che, successivamente alla presentazione della domanda di autorizzazione, non vengano modificate le caratteristiche tecnico operative degli impianti, non pone gli esercenti i predetti impianti in posizione ingiustificatamente deteriore rispetto agli esercenti impianti di diffusione di programmi propri in ambito locale, non sottoposti ad analoga limitazione. Invero, la situazione di questi ultimi non e' idonea ad essere assunta quale termine di paragone per misurare la legittimita' della norma in esame, in quanto, da un lato, la mancanza di limitazioni nel settore delle emittenze in ambito locale e' frutto di una carenza legislativa (non avendo il legislatore provveduto, nonostante i solleciti della Corte, ad introdurre un regime autorizzatorio che assicurasse il coordinamento fra la detta emittenza e le altre attivita' di radiotelediffusione) - cosicche' il principio di uguaglianza viene invocato in senso inverso a quello proprio - e, dall'altro, la norma che si pretende discriminatoria e', invece, espressione di un aspetto generale dell'ordinamento dell'intera materia. Ne', sotto altri profili, la norma in esame, e particolarmente la condizione in essa contenuta, puo' dirsi lesiva della liberta' di manifestazione del pensiero e della liberta' di impresa, in quanto il divieto di modificazione delle caratteristiche tecniche degli impianti ripetitori gia' installati e' strettamente funzionale al regime autorizzatorio (regime in se' non censurato) e alle finalita' di esso, prima fra tutte la compatibilita' reciproca fra le varie attivita' di diffusione radiotelevisiva. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 Cost. - dell'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103). - S. n. 202/1976; n. 237/1984; n. 231/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi relativi alle ordinanze indicate in epigrafe, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dall'ordinanza del Pretore di Porretta Terme del 7 novembre 1977;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge suindicata, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 Cost., dall'ordinanza del Tribunale di Alessandria 15 marzo 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE Cancelliere
Testo integrale
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