Corte costituzionale
Sentenza n. 33/1986
Corte cost., sent. 5 febbraio 1986, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 33/1986
- Data di deposito
- 5 febbraio 1986
- Data di decisione
- 23 gennaio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:33
Norme oggetto del giudizio
- art. 202, comma 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12282
Mentre l'art. 199-bis cod. proc. pen. concerne una impugnazione sempre e comunque attinente al rapporto processuale penale, l'art. 202, secondo comma, st. cod. riguarda le impugnazioni attinenti esclusivamente ai rapporti processuali civili inseriti nel processo penale, si' da trovare applicazione anche nei confronti del pubblico ministero, allorche' quest'ultimo abbia proposto la sola impugnazione prevista dall'art. 196 del codice di procedura penale (riguardo all'esercizio dell'azione civile da parte del pubblico ministero nell'interesse di incapaci); onde, il parallelo che si vorrebbe veder realizzato appieno, e quindi anche nei riguardi del termine per la notifica della dichiarazione di gravame, tra l'esercizio del diritto di impugnazione quale disciplinato nell'art. 202, secondo comma, e l'esercizio del diritto di impugnazione quale disciplinato nell'art. 199-bis, mette di fronte due situazioni non omogenee e di cui, percio', non puo' dirsi irrazionale una disciplina eventualmente differenziata. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 202, comma secondo, del codice di procedura penale, la' dove prescrive alla parte che impugna per i soli interessi civili di far notificare, a pena di decadenza, la dichiarazione di gravame alle altre parti "entro tre giorni", anziche' entro il piu' lungo termine di trenta giorni concesso dall'art. 199-bis c.p.p. al pubblico ministero per la notificazione della dichiarazione di gravame ivi prevista). - S. n. 155/1974.
Massima n. 12283
Poiche' alla Corte non e' consentito operare scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale non possono pronunciarsi sentenze additive quando l'unica, tra le diverse possibili soluzioni, che e' stata prospettata dal giudice a quo, risulti giuridicamente impraticabile. Cio' si verifica per la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 202, comma secondo, c.p.p., censurato in quanto stabilisce che anche la notificazione della dichiarazione di impugnazione della parte civile puo' ritenersi eseguita soltanto con la consegna del plico al destinatario, facendo cosi' dipendere l'osservanza del previsto termine di tre giorni, dal compimento di attivita' che non rientrano nella disponibilita' del soggetto onerato. Una volta esclusa - con la dichiarazione di non fondatezza della questione relativa (ved. massima precedente) - la estensibilita' al caso in questione del piu' lungo termine di cui all'art. 199-bis, c.p.p. - il solo richiamato nella ordinanza di rimessione - e venuta quindi meno la necessaria indicazione del petitum, non e' infatti possibile esaminare la questione nel merito, sicche' perde rilievo ogni considerazione circa la non disconoscibile incongruenza del termine suddetto. (Inammissibilita', in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 202, comma secondo, cod. proc. pen., in parte qua).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Rovigo con ordinanza del 2 marzo 1978 e dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione con ordinanza del 24 marzo 1984;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione con la stessa ordinanza del 24 marzo 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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