Corte costituzionale
Sentenza n. 31/1986
Corte cost., sent. 5 febbraio 1986, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/1986
- Data di deposito
- 5 febbraio 1986
- Data di decisione
- 23 gennaio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 160 del 3 giugno 1975
- art. 9, legge n. 160 del 3 giugno 1975
Parametri
Massime
Massima n. 11891
L'art. 38 Cost., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" cui e' ispirato, ne ipotizza due modelli tipici strutturalmente e qualitativamente distinti: l'uno - fondato unicamente sulla solidarieta' collettiva - finalizzato a garantire ai "cittadini", ove ad alcuni eventi si accompagnino accertate situazioni di bisogno, i "mezzi necessari per vivere" (cd. minimo esistenziale); l'altro - suscettivo di essere realizzato mediante gli strumenti mutualistico-assicurativi - che ai "lavoratori" attribuisce in situazioni particolarmente significative e prescindendo dallo stato di bisogno, la diversa e piu' elevata garanzia del diritto a "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" (atti, cioe', a soddisfare non soltanto i bisogni alimentari, bensi' anche le ulteriori esigenze connesse al raggiunto tenore di vita). Cio' comporta che, se per la pensione sociale (che unicamente ai bisogni vitali e' intesa a sopperire) la fissazione, da parte del legislatore, di un'unica, indifferenziata misura per tutti i "cittadini" esattamente interpreta il comma primo dell'art. 38 Cost., l'oggetto della valutazione che conduce al giudizio di adeguatezza dei mezzi alle esigenze di vita puo' ben condurre a determinazioni quantitativamente diversificate delle prestazioni previdenziali di cui al secondo comma dell'art. 38 Cost..
Massima n. 11892
L'istituto del trattamento minimo pensionistico, cosi' come disciplinato dagli artt. 2 e 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, inteso a garantire che la prestazione pensionistica abbia, nei confronti dei lavoratori, comunque un livello minimo adeguato "alle loro esigenze di vita" e non soltanto ai bisogni alimentari, deve essere ricondotto all'art. 38, secondo comma, Cost., il quale consente (v. massima precedente) determinazioni quantitativamente diversificate delle prestazioni previdenziali. Non puo', pertanto, affermarsi che il trattamento minino previsto per i lavoratori autonomi debba automaticamente ritenersi inadeguato solo perche' la diversa categoria dei lavoratori dipendenti gode in concreto d'un trattamento minimo superiore, essendo presumibile che per quest'ultima categoria il legislatore abbia discrezionalmente valutato differentemente le "esigenze di vita" da tutelare, tenendo eventualmente anche conto della maggiore massa contributiva riflettente la maggiore massa retributiva, senza con cio' esorbitare dai limiti di ragionevolezza. Ne' puo' dirsi irrazionale la scelta del legislatore di mantenere fermo, per i lavoratori autonomi, mancando una retribuzione di riferimento, un criterio di perequazione automatica dei minimi pansionistici ancorato alle variazioni del costo della vita, anziche' estendere quello, introdotto per i lavoratori dipendenti, che tiene conto della dinamica salariale. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 9 legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevate sotto il profilo che essi, prevedendo un diverso trattamento minimo di pensioni per i lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti, determinerebbero una ingiustificata discriminazione a svantaggio dei lavoratori autonomi). - S. nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981 e 314/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi di cui in narrativa, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 9 della legge 3 giugno 1975 n. 160, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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