Corte costituzionale

Sentenza n. 303/1986

Corte cost., sent. 31 dicembre 1986, n. 303

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
303/1986
Data di deposito
31 dicembre 1986
Data di decisione
19 dicembre 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:303

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12692

E' irrazionale che l'esecutorieta' provvisoria del decreto ingiuntivo sia limitata al solo accoglimento della relativa domanda d'ingiunzione, dovendo l'accoglimento stesso ricomprendere, quale normale completamento, ai fini della completa garanzia del diritto di agire in giudizio, la liquidazione delle spese e degli onorari. Onde il contrasto con gli artt. 24, comma primo, e 3 Cost., considerato che il decreto ingiuntivo e', nel caso, necessario al creditore al fine di conseguire titolo valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e che se il creditore, allo stesso fine agisce in base a cambiali non attraverso il procedimento monitorio, ma per la via del giudizio ordinario nella sentenza di condanna, a differenza del decreto ingiuntivo, le spese possono essergli liquidate. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dei precetti costituzionali suindicati - l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 358 (contenente modifiche degli artt. 495, 641 e 653 cod. proc. civ. relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), il quale, sostituendo il terzo comma dell'art. 641, stesso codice, ha escluso che nel decreto ingiuntivo emesso sulla base di titoli aventi gia' efficacia esecutiva, il giudice possa liquidare le spese e le competenze).

Massima n. 12693

Va dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via conseguenziale, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87 - a seguito della intervenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 358 (contenente modifiche degli artt. 495, 641 e 653 cod. proc. civ. relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), l'art. 653, terzo comma, detto codice, come sostituito dall'art. 3 legge citata, che consente al giudice, nella sentenza con cui rigetta totalmente o parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo (emesso sulla base di titolo con efficacia esecutiva), di liquidare anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo stesso, poiche' la violazione degli artt. 3 e 24, comma primo, Cost., riconosciuta nei confronti dell'art. 2 legge medesima, coinvolge la procrastinazione della liquidazione delle spese sancita dall'impugnato art. 3. - S. n. 303/1986, massima sub a).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 10 maggio 1976, n. 358 (Modifiche degli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 653 co. 3 c.p.c. come sostituito dall'art. 3 l. 10 maggio 1976, n. 358.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore di cancelleria: VITALE

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze