Corte costituzionale

Sentenza n. 298/1986

Corte cost., sent. 31 dicembre 1986, n. 298

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
298/1986
Data di deposito
31 dicembre 1986
Data di decisione
19 dicembre 1986
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:298

Norme oggetto del giudizio

  • decreto Pres. Repubblica - decis. ricorso straord n. 2377 del 2 luglio 1981
  • decreto Pres. Repubblica - decis. ricorso straord del 31 luglio 1981
  • decreto Pres. Repubblica - decis. ricorso straord del 4 maggio 1983
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
  • art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
  • art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 12681

La sfera di autonomia amministrativa costituzionalmente assegnata alle Regioni non puo' ritenersi lesa dalla spettanza allo Stato del potere di decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica avverso atti amministrativi regionali. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, infatti, trova la ragione giustificativa della sua permanenza attuale non nella improbabile natura di appello al vertice amministrativo, ma, piuttosto, nel fatto che esso costituisce, per la Pubblica Amministrazione, un mezzo ulteriore di garanzia della legalita' e dell'imparzialita' della propria azione - che, insieme al buon andamento, rappresentano i valori costituzionali supremi cui deve ispirarsi l'attivita' amministrativa - e, per i cittadini, uno strumento aggiuntivo, rispetto a quelli ordinari, di tutela dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi, la cui adeguata protezione rappresenta un valore altrettanto primario e, in un certo senso, speculare rispetto ai precedenti. Mentre, sul piano del sistema positivo, e' determinante che l'attuale disciplina (legislativa e pretoria) dell'istituto, pur conservando, in ultima istanza, la spettanza del potere decisionale al Governo, assicura alle Regioni, i cui atti amministrativi siano oggetto del gravame, la piena padronanza degli interessi e degli strumenti di tutela collegati all'autonomia amministrativa garantita dall'art. 118 Cost. (Spettanza allo Stato del potere di decidere il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso atti amministrativi regionali). - S. nn. 78/1966, 31/1975, 148/1982 e 1/1964.

Massima n. 12682

Nella vigente disciplina, il ricorso straordinario al Capo dello Stato rappresenta un istituto singolare e atipico, sostanziantesi in un procedimento contenzioso di secondo grado - finalizzato alla risoluzione non giurisdizionale di un conflitto concernente la legittimita' di atti definitivi della P.A. la cui natura amministrativa risulta temperata da peculiari caratteristiche e da sicuri parallelismi e raccordi con l'attivita' giurisdizionale ed il cui risultato - decisione in veste di decreto presidenziale - non puo' essere assimilato ad atti di tipo formalmente e/o sostanzialmente giurisdizionale (o "paragiurisdizionale"), ma neppure definito come atto di amministrazione attiva, in quanto mira alla pura e semplice applicazione del diritto oggettivo (o, comunque, a soddisfare un interesse generale diverso da quelli attribuiti alle singole amministrazioni), per cio' distinguendosi il rimedio in esame dai ricorsi amministrativi ordinari. L'istituto non integra, dunque, il sistema di tutela giurisdizionale avverso gli atti della P.A. previsto dall'art. 113 Cost., e peraltro non e' con esso incompatibile. - S. nn. 31/1975, 148/1982 e 78/1966.

Massima n. 12683

Secondo la costante giurisprudenza della Corte e' ben possibile sollevare una questione di costituzionalita' nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzione, sempreche' il sospetto di illegittimita' costituzionale non riguardi l'oggetto stesso del conflitto, ma concerna una questione logicamente pregiudiziale rispetto a quella di cui si sostanzia il conflitto stesso. E', pertanto, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8-15 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 in relazione all'art. 118 Cost., concernente la esperibilita' del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso atti amministrativi regionali, sollevata nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzione, in quanto la pretesa violazione dell'art. 118 Cost. costituisce l'oggetto stesso ed esclusivo del conflitto medesimo, sicche' trattasi di una questione di interpretazione risolvibile nell'ambito del processo logico di definizione delle competenze oggetto del conflitto. - S. nn. 68/1961, 195/1972 e 122/1976; O. n. 73/1965.

Massima n. 12684

L'applicabilita' delle disposizioni in materia di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica anche agli atti amministrativi regionali - affermata dalla Corte (v. massime precedenti) - non rende le disposizioni stesse, adottate su delega legislativa, illegittime per eccesso di delega. Invero, nell'art. 4 della legge n. 249/1968, come modificato dall'art. 6 della legge n. 775/1970 o, piu' in generale, nella complessiva legge di delega non si rinviene alcun elemento che possa far sorgere il minimo dubbio circa l'esistenza di una volonta' del legislatore delegante diretta a escludere gli atti amministrativi regionali dai possibili oggetti del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8-15 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 in relazione all'art. 76 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE nei riuniti giudizi per conflitto di attribuzione, di cui in epigrafe:

dichiara che spetta allo Stato la decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso atti amministrativi regionali;

dichiara altresì:

a) l'inammissibilità della questione di costituzionalità, sollevata nel corso dei presenti giudizi dalle Regioni ricorrenti, concernente gli articoli 8 e 15 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 in relazione all'art. 118 Cost.;

b) la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, sollevata nel corso dei presenti giudizi dalle Regioni ricorrenti, concernente gli articoli 8 e 15 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 in relazione all'art. 76 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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