Corte costituzionale
Sentenza n. 286/1986
Corte cost., sent. 23 dicembre 1986, n. 286
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 286/1986
- Data di deposito
- 23 dicembre 1986
- Data di decisione
- 19 dicembre 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:286
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 724 del 10 dicembre 1975
- art. 3, legge n. 724 del 10 dicembre 1975
- art. 7, legge n. 724 del 10 dicembre 1975
Parametri
- art. 11, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 12, trattato, accordo internazionale del 25 marzo 1957
- art. 37, trattato, accordo internazionale del 25 marzo 1957
- art. 95, trattato, accordo internazionale del 25 marzo 1957
Massime
Massima n. 12661
Spetta alla Corte, in conformita' alla sua precedente giurisprudenza, esaminare le statuizioni di leggi statali che si assumano (non gia' violative di puntuali regolamenti o norme comunitarie ma) costituzionalmente illegittime - in riferimento all'art. 11 Cost. - in quanto pregiudichino la perdurante osservanza di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, direttamente desumibili dal Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della CEE. - S. n. 170/1984; O. nn. 47, 48 e 81/1985.
Massima n. 12662
La norma della legge 10 dicembre 1975, n. 724 (artt. 1, 3 e 7) che assoggetta l'importazione di tabacchi lavorati provenienti da Paesi CEE ad una "sovraimposta di confine" e che istituisce, per essi, depositi di distribuzione all'ingrosso soggetti ad autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, non contrasta direttamente con il fondamentale principio del Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della CEE (ricavabile, in particolare, dagli artt. 12, 37 e 95), secondo cui il fine principale della Comunita' e' quello di promuovere, mediante l'instaurazione di un Mercato Comune ed il graduale avvicinamento delle politiche degli Stati aderenti, lo sviluppo armonioso dell'attivita' economica nell'ambito coperto dal Trattato stesso. Cio' perche', contrariamente al presupposto interpretativo comune alle anzidette questioni, la "sovraimposta di confine" non e' un dazio doganale, ma corrisponde esattamente all'imposta di consumo gravante sui tabacchi di produzione nazionale (cfr. l'art. 2, l. n. 825 del 1965, nonche' la l. n. 76 del 1985) ed ha lo scopo di uniformare al trattamento fiscale di questi ultimi quello dei tabacchi di produzione CEE, evitando cosi' diversita' di trattamento. Non sussistendo violazione dell'invocato principio del Trattato, risulta, pertanto, inconferente il richiamo all'art. 11 Cost.. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975, n. 724, in riferimento agli artt. 11 e 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 11 Cost. dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
RENATO DELL'ANDRO - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - VINCENZO
CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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