Corte costituzionale

Sentenza n. 286/1986

Corte cost., sent. 23 dicembre 1986, n. 286

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
286/1986
Data di deposito
23 dicembre 1986
Data di decisione
19 dicembre 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:286

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 724 del 10 dicembre 1975
  • art. 3, legge n. 724 del 10 dicembre 1975
  • art. 7, legge n. 724 del 10 dicembre 1975

Parametri

  • art. 11, Costituzione
  • art. 3, Costituzione
  • art. 12, trattato, accordo internazionale del 25 marzo 1957
  • art. 37, trattato, accordo internazionale del 25 marzo 1957
  • art. 95, trattato, accordo internazionale del 25 marzo 1957

Massime

Massima n. 12661

Spetta alla Corte, in conformita' alla sua precedente giurisprudenza, esaminare le statuizioni di leggi statali che si assumano (non gia' violative di puntuali regolamenti o norme comunitarie ma) costituzionalmente illegittime - in riferimento all'art. 11 Cost. - in quanto pregiudichino la perdurante osservanza di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, direttamente desumibili dal Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della CEE. - S. n. 170/1984; O. nn. 47, 48 e 81/1985.

Massima n. 12662

La norma della legge 10 dicembre 1975, n. 724 (artt. 1, 3 e 7) che assoggetta l'importazione di tabacchi lavorati provenienti da Paesi CEE ad una "sovraimposta di confine" e che istituisce, per essi, depositi di distribuzione all'ingrosso soggetti ad autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, non contrasta direttamente con il fondamentale principio del Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della CEE (ricavabile, in particolare, dagli artt. 12, 37 e 95), secondo cui il fine principale della Comunita' e' quello di promuovere, mediante l'instaurazione di un Mercato Comune ed il graduale avvicinamento delle politiche degli Stati aderenti, lo sviluppo armonioso dell'attivita' economica nell'ambito coperto dal Trattato stesso. Cio' perche', contrariamente al presupposto interpretativo comune alle anzidette questioni, la "sovraimposta di confine" non e' un dazio doganale, ma corrisponde esattamente all'imposta di consumo gravante sui tabacchi di produzione nazionale (cfr. l'art. 2, l. n. 825 del 1965, nonche' la l. n. 76 del 1985) ed ha lo scopo di uniformare al trattamento fiscale di questi ultimi quello dei tabacchi di produzione CEE, evitando cosi' diversita' di trattamento. Non sussistendo violazione dell'invocato principio del Trattato, risulta, pertanto, inconferente il richiamo all'art. 11 Cost.. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975, n. 724, in riferimento agli artt. 11 e 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 11 Cost. dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

RENATO DELL'ANDRO - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - VINCENZO

CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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