Corte costituzionale

Sentenza n. 271/1986

Corte cost., sent. 19 dicembre 1986, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
271/1986
Data di deposito
19 dicembre 1986
Data di decisione
16 dicembre 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:271

Norme oggetto del giudizio

  • art. 44, n.1, legge della Regione Lombardia n. 47 del 31 luglio 1978
  • tab.A, l.E, legge della Regione Lombardia n. 47 del 31 luglio 1978
  • art. 1, legge della Regione Lombardia n. 25 del 10 marzo 1980
  • all:n16,II, legge della Regione Lombardia n. 25 del 10 marzo 1980
  • art. 4, legge della Regione Lazio n. 79 del 28 settembre 1979
  • art. 1, legge della Regione Lazio n. 30 del 2 maggio 1980
  • all:n16,II, legge della Regione Lazio n. 30 del 2 maggio 1980
  • art. 57, comma 4, legge della Regione Veneto n. 30 del 14 luglio 1978
  • art. 57, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 60 del 17 ottobre 1979
  • all: n. 14, legge della Regione Piemonte n. 13 del 6 marzo 1980

Parametri

Massime

Massima n. 12184

La potesta' normativa tributaria delle regioni a statuto ordinario, come aspetto o specie dell'autonomia finanziaria ad esse riconosciute, trova la sua fonte normativa specifica nell'art. 119 Cost.. Tale potesta' normativa, a differenza della potesta' legislativa concorrente esercitata dalle regioni a statuto ordinario a norma dell'art. 117, primo comma, Cost., opera in funzione attuativa di leggi statali e si svolge entro i diversi particolari confini, di forme e limiti, che le leggi della Repubblica sono legittimati a fissare. Nella specifica materia delle tasse sulle concessioni regionali, i criteri e i limiti di esercizio della potesta' normativa regionale - vincolanti non solo per la prima applicazione del tributo ma anche per la successiva normazione regionale, pur nell'ipotesi in cui successive leggi statali sulla materia nulla dispongano circa i limiti dell'autonomia regionale, come nel caso della legge n. 968 del 1977, all'art. 24 - sono stati determinati dall'art. 3 della legge n. 281 del 1970 e dalla legge n. 594/1979. L'inosservanza di tali limiti rende, nella specie, illegittimi, per contrasto con l'art. 119 Cost., l'art. 44, n. 1, della l. reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 e l'allegata tabella A, lett. E e l'art. 4 della l. reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79, nella parte in cui determinano in lire ottomila per ettaro la tassa per il rilascio e la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia, l'art. 57, quarto comma, della l. reg. Veneto 14 luglio 1978, n. 30, nella parte in cui determina in lire diecimila per ettaro la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia, l'art. 57, secondo comma, l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie, in quanto dette tasse di concessione sono determinate in misura superiore a quella consentita dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281; nonche' l'art. 1 della l. reg. Lombardia 10 marzo 1980, n. 25 e il n. 16, titolo II, dell'allegata tariffa, e l'art. 1 della l. reg. Lazio 2 maggio 1980, n. 30 e il n. 16, titolo II, dell'allegata tariffa, nella parte in cui determinano in lire ottomila per ettaro la tassa per il rilascio e la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia, in quanto dette tasse sono determinate in misura superiore non solo a quella consentita dall'art. 3 della legge n. 281/1970, ma anche a quella consentita dall'art. unico della successiva legge n. 594/1979.

Massima n. 12194

Il disposto del n. 14 della tariffa allegata alla legge regionale del Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, per il quale "le concessioni di costituzione di riserve di caccia, aziende faunistico-venatorie e centri privati di produzione di selvaggina sono disciplinate dalla normativa regionale in materia di caccia", non determina la misura di alcuna tassa di concessione regionale, contenendo un mero rinvio ad altra normativa. Pertanto, esso non viola l'art. 119 Cost., in quanto, di per se', non contrasta con alcuna delle disposizioni di legge statale (art. 3 legge n. 281/1970, art. unico legge n. 594/1979) che stabiliscono le forme e i limiti entro i quali le Regioni a statuto ordinario possono legiferare in materia di tasse sulle concessioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 119 Cost. - del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi indicati in epigrafe:

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 44, n. 1 1.reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 ("Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio") e l'allegata tab. A, lett. E; 1 l. reg. Lombardia 10 marzo 1980 n. 25 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali") e il n. 16, titolo II, dell'allegata tariffa; 4 l. reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79 ("Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio"); 1 l. reg. Lazio 2 maggio 1980, n. 30 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali") e il n. 16, titolo II, dell'allegata tariffa, nella parte in cui determinano in lire ottomila per ettaro la tassa per il rilascio e la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia; 57, quarto comma, della l. reg. Veneto 14 luglio 1978, n. 30 ("Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia") nella parte in cui determina in lire diecimila per ettaro la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia; 57, secondo comma, l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 ("Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia") nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali") sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanze 7 maggio 1985 e 4 marzo 1986 in riferimento all'art. 119 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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