Corte costituzionale
Sentenza n. 260/1986
Corte cost., sent. 15 dicembre 1986, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 260/1986
- Data di deposito
- 15 dicembre 1986
- Data di decisione
- 10 dicembre 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:260
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 224-bis, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 238, comma 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12624
I nuovi criteri dettati dall'art. 238 c.p.p. - nel testo novellato dall'art. 1 d.l. 29 novembre 1985, n. 685, convertito in l. 27 gennaio 1986, n. 8 - circa la competenza del Pretore o del Procuratore della Repubblica in ordine alla convalida del sequestro (cosi' come del fermo) effettuato dalla polizia giudiziaria, sono suscettibili di applicazione solo per il futuro con conseguente esclusione di qualsiasi incidenza sulle situazioni venutesi a determinare in forza di precedenti convalide.
Massima n. 12625
E' consolidato insegnamento della Corte che le disposizioni che derogano alle norme generali sulla competenza, per non porsi in contrasto con il principio del "giudice precostituito", debbono basarsi su "criteri che razionalmente valutino i disparati interessi posti in gioco dal processo". Nel caso di specie, al contestato criterio derogativo della competenza generale del Pretore previsto dagli artt. 224 bis, secondo comma, e 238, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui attribuiscono al Procuratore della Repubblica la competenza a convalidare i sequestri operati dalla Polizia giudiziaria anche nel caso di reati di competenza del Pretore, deve riconoscersi consistenza e razionalita', fondato com'e' nell'interesse alla speditezza (o meglio alla semplificazione), per la convalida di tanto delicate misure coercitive adottate su iniziativa della polizia giudiziaria. Del resto, la modifica delle norme suddette e' stata determinata non gia' dall'intento di rimuovere la deroga alla competenza generale, ma dal sempre maggiore aggravio che era venuto a ricadere sulle procure della Repubblica. (Infondatezza, in riferimento all'art. 25 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 224 bis, secondo comma, e 238, secondo comma). - S. n. 139/1971.
Massima n. 12626
Nella mancata attribuzione di competenza al Pretore in ordine alla convalida dei sequestri effettuati dalla Polizia giudiziaria per i reati di sua competenza non sono ravvisabili un'assoluta carenza di logicita', di coerenza sistematica e di ragionevolezza, con violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la scelta discrezionale del legislatore non puo' dirsi ne' totalmente arbitraria, ne' completamente scoordinata. La violazione dell'art. 3 Cost. non sussiste neanche sotto il profilo estrinseco della diversita' di trattamento con l'arresto in flagranza, poiche' tra convalida dell'arresto in flagranza e convalida del sequestro fondamentale e' il divario attinente alla natura delle sottostanti misure cautelari (personale l'una, reale l'altra), mentre le differenze di presupposti e di prospettive processuali, esistenti tra la convalida dell'arresto in flagranza e quello del fermo non rendono irrazionale la mancata adozione di un criterio uniforme nell'individuazione dell'ufficio giudiziario competente. (Infondatezza in riferimento all'art. 3 Cost. della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 224 bis, secondo comma, e 238, secondo comma, c.p.p.). - S. n. 247/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 224-bis, secondo comma, e 238, secondo comma (quest'ultimo quale risultava prima della sua sostituzione ad opera dell'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1986, n. 8), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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