Corte costituzionale
Sentenza n. 250/1986
Corte cost., sent. 28 novembre 1986, n. 250
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 250/1986
- Data di deposito
- 28 novembre 1986
- Data di decisione
- 25 novembre 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:250
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12611
La scrittura privata, tutte le volte che consente all'attore di adempiere all'onere della prova dei fatti costitutivi della propria domanda, incide sul diritto di difesa del convenuto contumace non meno intensamente di altri atti (giuramento, interrogatorio formale) per i quali la notificazione al contumace e' prevista. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - l'art. 292 cod. proc. civ. (riguardante la notificazione e comunicazione di atti al contumace), nella parte in cui, nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore ed al conciliatore - compresi nel titolo II del libro II dello stesso codice - non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata.
Massima n. 12612
La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., si perfeziona dopo il deposito della copia conforme dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (costituendo tale secondo adempimento una ulteriore formalita' che accompagna il primo) e con la spedizione a quest'ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento, per cui non rilevano ai fini della perfezione della notificazione la consegna della raccomandata al destinatario e l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 232 (mancata risposta), 292 (notificazione e comunicazione di atti al contumace) e 140 (irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia) cod. proc. civ., nella parte in cui consentono al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorche' la copia dell'ordinanza ammissiva della prova (che sia stata notificata ai sensi dell'art. 140), non sia stata corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata. - S. n. 213/1975 (ribadita da O. n. 148/1976), che dichiaro' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. in riferimento ad atto introduttivo di giudizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 553 R.O. 1981 e 948 R.O. 1982,
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del codice di procedura civile.
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 232, 292 e 140 c.p.c., nella parte in cui consentono al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorché la copia dell'ordinanza ammissiva della prova, che sia stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non sia corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata; questione sollevata per contrasto con l'art. 24 comma secondo Cost. con ordinanza 10 maggio 1981 del Pretore di Torino (n. 553 R.O. 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE
BORZELLINO - FRANCESCO GRECO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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