Corte costituzionale
Sentenza n. 249/1986
Corte cost., sent. 28 novembre 1986, n. 249
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 249/1986
- Data di deposito
- 28 novembre 1986
- Data di decisione
- 25 novembre 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:249
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, comma 4, legge n. 270 del 20 maggio 1982
- art. 37, legge n. 270 del 20 maggio 1982
- art. 57, legge n. 270 del 20 maggio 1982
- art. 35, legge n. 270 del 20 maggio 1982
- art. 38, legge n. 270 del 20 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 12609
La mancata considerazione dei supplenti annuali dell'anno scolastico 1981-82 accanto agli incaricati del precedente anno scolastico configura una discriminazione ad excludendum palesemente contrastante con lo scopo (desumibile dai lavori preparatori e dal contesto delle disposizioni della l. 20 maggio 1982, n. 270) di dettare una disciplina esauriente per tutte le forme di precariato esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella quale l'anno scolastico 1980-81 appare come termine ad quem solo perche' erroneamente si reputava che l'iter bicamerale di approvazione della legge avrebbe potuto concludersi prima del successivo anno scolastico. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - gli artt. 35, comma quarto, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 nella parte in cui non prevedono l'estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici (sessione riservata di esami di abilitazione e conseguente immissione in ruolo) ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81.
Massima n. 12610
E' priva di razionale giustificazione la discriminazione tra supplenti non abilitati (gia') in servizio nelle scuole ordinarie - cui l'art. 38, comma primo, riserva il 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della legge - e supplenti dei corsi CRACIS (del pari) sprovvisti di abilitazione, ai quali l'art. 46, comma secondo, attribuisce il maggior beneficio dell'immissione in ruolo (art. 37), ancorche' condizionata al conseguimento dell'abilitazione nei modi di cui all'art. 35: giacche' non solo la struttura didattica dei corsi CRACIS e' identica a quella dei corsi scolastici ordinari (salvo l'esserne destinatari adulti e non ragazzi in eta' scolare) ma, in base all'art. 4 d.lg.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599, la nomina degli insegnanti incaricati o supplenti dei corsi CRACIS aveva luogo prescindendo dall'ordine di collocazione nelle graduatorie provinciali, e, dunque, con minori garanzie di merito. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - gli artt. 35, 37, 38 e 57 della l. 20 maggio 1982, n. 270 "nella parte in cui non consentono ai supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art. 46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982". - Sull'art. 4 d.lg.C.P.S. n. 1599 del 1947: S. n. 62/1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi in epigrafe;
dichiara la illegittimità costituzionale:
a) degli articoli 35, quarto comma, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevedono l'estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81;
b) degli articoli 35, 37, 38 e 57 della stessa legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non consentono ai supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art. 46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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