Corte costituzionale

Sentenza n. 247/1986

Corte cost., sent. 28 novembre 1986, n. 247

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
247/1986
Data di deposito
28 novembre 1986
Data di decisione
25 novembre 1986
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:247

Norme oggetto del giudizio

  • art. 238, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 505, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 505, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 505, comma 3, codice di procedura penale 1930
  • art. 505, comma 4, codice di procedura penale 1930
  • art. 3, legge n. 397 del 27 luglio 1984

Parametri

Massime

Massima n. 12602

I nuovi criteri dettati dall'art. 238, secondo comma, cod. proc. pen. - nel testo novellato dall'art. 1 del d.l. n. 685 del 1985, convertito in l. n. 8 del 1986 - circa la competenza del Pretore e del Procuratore della Repubblica in ordine alla convalida del fermo di polizia giudiziaria, si applicano ai soli fermi ancora da convalidare, con esclusione, quindi, di ogni incidenza sulle situazioni restrittive della liberta' personale susseguenti a fermi convalidati in precedenza.

Massima n. 12603

Posto che, nell'ordine di cattura emesso dal pretore in seguito al fermo di polizia giudiziaria, sono presenti gli elementi richiesti per convalidare il fermo, l'ordine di cattura deve essere, in tal caso, considerato non solo come un nuovo titolo di custodia cautelare sovrappostosi alla convalida del fermo operata dal Procuratore della Repubblica, ma anche come una sostanziale convalida del fermo da parte del pretore. Pertanto, avendo il pretore, nella specie, emanato l'ordine di cattura nello stesso giorno della convalida da parte del Procuratore della Repubblica ed entro il termine prescritto per la legittimazione del fermo di polizia giudiziaria, non puo' essere esaminata nel merito, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione sollevata, per preteso contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, nei confronti dell'art. 238, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo antecedente alla sostituzione operata dall'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1986, n. 8), nella parte in cui non prevede per il Pretore, operante in sede in cui e' ubicato il Tribunale e per i reati di sua competenza, la possibilita', riconosciuta invece al Procuratore della Repubblica, di procedere autonomamente alla convalida del fermo di P.G.. In base allo stesso principio, altrettando va detto per l'analoga questione sollevata (in giudizio direttissimo, riguardo a coimputati in stato di fermo) nei confronti dell'art. 505, commi primo, secondo, terzo e quarto, cod. proc. pen.. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25 Cost., dell'art. 238, comma secondo, e dell'art. 505, commi primo, secondo, terzo e quarto, c.p.p., in parte qua).

Massima n. 12604

La chiara diversita' dei presupposti di fatto posti a fondamento dell'arresto in flagranza dalle condizioni che legittimano il fermo, giustifica che solo in seguito a quello e non, invece, in seguito a questo, sia prevista l'instaurazione di un rito direttissimo di particolare immediatezza (quale quello contemplato dai primi quattro commi del "nuovo" art. 505 cod.proc.pen.). Di conseguenza, nell'ipotesi che "a fronte dei soggetti imputati in stato di arresto in flagranza ve ne siano altri coimputati per il medesimo titolo, ma in stato di fermo successivamente convalidato e tramutato in arresto", una eventuale separazione dei procedimenti va ritenuta accettabile. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma, cod. proc. pen. come sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397, in parte qua).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238, secondo comma, del codice di procedura penale, quale risultava prima della sua sostituzione ad opera dell'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1986, n. 8, questione sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale, quale sostituito ad opera dell'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397, questione sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale, quale sostituito ad opera dell'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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