Corte costituzionale

Sentenza n. 231/1986

Corte cost., sent. 5 novembre 1986, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
231/1986
Data di deposito
5 novembre 1986
Data di decisione
31 ottobre 1986
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:231

Norme oggetto del giudizio

  • art. 209, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 12582

Se e' vero che la Corte costituzionale non puo' sovrapporsi alla Cassazione - cui compete, ai sensi dell'art. 111, comma secondo, Cost., la "filachia" delle norme sottordinate - nell'applicazione dei criteri dettati dall'art. 14 delle preleggi, e' pero' altrettanto vero che il "diritto vivente", quale risulta dalla giurisprudenza della Cassazione, non preclude alla Corte il vaglio delle norme sottordinate (che ne hanno formato oggetto) alla stregua dei parametri costituzionali.

Massima n. 12583

L'eccezione (dell'INAIL) intesa a verificare, alla stregua dell'art. 14 delle preleggi, l'interpretazione dell'art. 209, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, adottata dal giudice a quo - secondo cui tale norma garantirebbe le prestazioni assicurative antinfortunistiche ai soli lavoratori agricoli a servizio di macchine -, non esime la Corte dall'assumere, invece, a parametri di costituzionalita' gli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. (invocati, nel caso, dal rimettente), avendo la Cassazione affermato la conformita' dell'anzidetta interpretazione all'art. 14 delle preleggi.

Massima n. 12584

L'estensione - introdotta dall'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251 - dell'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro (o da malattia professionale) anche ai lavoratori agricoli di cui alla lett. b) dell'art. 205, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, operando, ex art. 21 della precitata legge n. 251, a decorrere dall'1 gennaio 1982 (e, dunque, senza effetto retroattivo), non puo' trovare applicazione in relazione ad infortuni occorsi anteriormente a tale data: lo stesso art. 4 non giustifica, pertanto, la restituzione degli atti ai giudici a quibus ove incidenti di legittimita' costituzionale (nella specie, concernenti l'art. 209, d.P.R. n. 1124) siano stati sollevati in processi relativi a detti infortuni. - S. n. 221/1985.

Massima n. 12585

Va dichiarata la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale qualora l'ordinanza di rimessione non risulti adeguatamente motivata in punto di rilevanza, cioe' di incidenza della questione prospettata sulla definizione della controversia di merito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - proposta in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. - dell'art. 209, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - nella parte in cui tutela e protegge contro la pericolosita' delle macchine nel settore agricolo soltanto coloro che sono strumentalmente al servizio della macchina -, essendo stato l'incidente sollevato dal giudice rimettente senza risolvere (preventivamente) il contrasto, sorto tra le parti, circa le modalita' in fatto dell'infortunio da cui ha avuto origine la controversia).

Massima n. 12586

La disparita' di trattamento emergente dal raffronto tra l'art. 209 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - nella parte in cui non prevede che spettano le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ai termini del Titolo I (riguardante l'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria) dello stesso d.P.R. anche ai lavoratori agricoli comunque addetti all'utilizzazione delle macchine - e l'art. 1, comma quinto, del decreto medesimo - che ammette, invece, a fruire dell'assicurazione obbligatoria anche le persone comunque occupate dal datore in lavori complementari o sussidiari pur quando operino in locali diversi o separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale - non si giustifica di fronte all'art. 3 Cost., per il diverso settore di attivita' - rispettivamente, agricolo e industriale - cui le norme stesse si riferiscono, dato che i lavoratori agricoli hanno diritto ad una tutela assistenziale non minore di quella di cui fruiscono i lavoratori industriali, dovendo ribadirsi che "tra le lavorazioni di tipo agricolo e quelle di tipo industriale non esiste piu' una differenza tale da fondare una differenziazione di trattamento ai fini che ne interessano". Indipendentemente dalla identita' dei rischi nei due settori, la mancata tutela dei lavoratori agricoli offende, inoltre, l'art. 38, comma secondo, Cost., il quale garantisce ai lavoratori il diritto ai mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (anche) in caso di infortunio; onde s'impone l'estensione delle prestazioni assicurative nei termini di cui al Titolo I del d.P.R. n. 1124. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i detti precetti costituzionali - l'art. 209 succitato, ove esclude dalla sua area di applicazione i lavoratori agricoli che, pur non essendo al servizio della macchina, si infortunino operando nell'area di pericolosita' della stessa. - S. n. 221/1985, sulla mancanza di differenze nel settore previdenziale tra lavorazioni di tipo agricolo e lavorazioni di tipo industriale. - S. n. 221/1986, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi primo e quarto, d.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata in giudizio tra INAIL e datori di lavoro soggetti alle disposizioni del medesimo Titolo I.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile per carente motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 209 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in quanto tutela e protegge contro la pericolosità delle macchine nel settore agricolo soltanto coloro che sono strumentalmente al servizio della macchina, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. dal Pretore di Ascoli Piceno con ordinanza 19 dicembre 1980 (n. 157/1981); b) riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 844 e 845/1981,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 209 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che spettano le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ai termini del Titolo I (L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria) dello stesso d.P.R. anche ai lavoratori agricoli comunque addetti all'utilizzazione delle macchine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA ANTONIO

BALDASSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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