Corte costituzionale
Sentenza n. 229/1986
Corte cost., sent. 5 novembre 1986, n. 229
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 229/1986
- Data di deposito
- 5 novembre 1986
- Data di decisione
- 31 ottobre 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:229
Norme oggetto del giudizio
- art. 40, legge n. 270 del 20 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 12578
Sopravvenuta una legge di sanatoria (nella specie, l'art. 40, l. 20 maggio 1982, n. 270) il giudice amministrativo non puo' piu' applicare la disciplina vigente all'epoca dei provvedimenti impugnati, se non attraverso la proposizione di questione di legittimita' costituzionale della normativa sopravvenuta, e subordinatamente alla sua caducazione ad opera della Corte.
Massima n. 12579
Il fatto di aver statuito l'immissione, nei ruoli della scuola media, degli insegnanti elementari (di ruolo) nei cui confronti erano stati adottati - ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 417 del 1974 - provvedimenti di passaggio nei predetti ruoli di scuola secondaria successivamente annullati dalla p.a., in sede di autotutela, in quanto eccedenti la riserva di posti disponibili prevista dallo stesso art. 77, non consente di invocare disparita' di trattamento (in forma di ingiustificato privilegio) rispetto a situazioni soggettive non omogenee, quali quelle di altri insegnanti, estranei alla aspettativa del ripristino dell'avvenuto passaggio, in quanto la ratio della norma denunciata e' rivolta esclusivamente alla sanatoria di situazioni soggettive poste in essere da provvedimenti amministrativi successivamente annullati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 40 della legge 20 maggio 1982 n. 270).
Massima n. 12580
Non sopravviene alcuna ingiustificata o irrazionale sfasatura tra bisogni pubblici e spesa pubblica quando nell'ambito della stessa Amministrazione si verifichi passaggio di personale da un ruolo ad un altro. Percio' il principio del buon andamento della p.a. non puo' ritenersi leso dall'immissione nei ruoli della scuola media, di insegnanti elementari di ruolo, disposta (ved. massima precedente) dall'art. 40 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Infatti con tale immissione non v'e' stato aumento delle piante organiche ne' sono stati disposti passaggi eccedenti i posti in organico, in quanto i destinatari della sanatoria hanno occupato cattedre gia' esistenti e in attivita' di funzionamento. (Non fondatezza in riferimento all'art. 97 Cost. della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 40 della legge 20 maggio 1982, n. 270).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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