Corte costituzionale
Sentenza n. 227/1986
Corte cost., sent. 5 novembre 1986, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 227/1986
- Data di deposito
- 5 novembre 1986
- Data di decisione
- 31 ottobre 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:227
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 463 del 9 agosto 1978
Parametri
Massime
Massima n. 12577
Col prevedere la "utilizzazione" delle assistenti di scuola materna di ruolo come insegnanti di scuola materna, l'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, ha posto in essere un regime transitorio in vista del "progressivo esaurimento di ruoli provinciali" e senza stabilire alcun "obbligo", ma dando alle assistenti l'opportunita' di conseguire nel frattempo anche la prescritta abilitazione e, quindi, di ottenere la sistemazione nei ruoli delle insegnanti, anziche' in quelli della carriera esecutiva. Inoltre, se e' vero che, nell'ottica della suddetta normativa, da una parte, le assistenti vengono utilizzate come insegnanti, dall'altra queste ultime, per esplicita disposizione dello stesso art. 8, ottavo comma, vengono utilizzate come assistenti. Infine, pur supponendo che il personale insegnante precario della scuola materna goda di un trattamento economico piu' favorevole del personale di ruolo, le due categorie non sono comparabili, in quanto la prima - a differenza della seconda - e' esposta al rischio della perdita del posto. Va pertanto respinta, in quanto basata su presupposti errati, l'affermazione che l'indicato art. 8 della legge n. 463 del 1978 vulneri i principi costituzionali della eguaglianza e del diritto alla retribuzione, nella parte in cui non prevede che alle assistenti di ruolo suddette "utilizzate come insegnanti", sia riconosciuto il trattamento economico corrisposto alle insegnanti di scuola materna non di ruolo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in parte qua).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, sesto comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 Cost. dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza emessa il 16 novembre 1981 (r.o. 641/1983).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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