Corte costituzionale

Sentenza n. 227/1986

Corte cost., sent. 5 novembre 1986, n. 227

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
227/1986
Data di deposito
5 novembre 1986
Data di decisione
31 ottobre 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:227

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 463 del 9 agosto 1978

Parametri

Massime

Massima n. 12577

Col prevedere la "utilizzazione" delle assistenti di scuola materna di ruolo come insegnanti di scuola materna, l'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, ha posto in essere un regime transitorio in vista del "progressivo esaurimento di ruoli provinciali" e senza stabilire alcun "obbligo", ma dando alle assistenti l'opportunita' di conseguire nel frattempo anche la prescritta abilitazione e, quindi, di ottenere la sistemazione nei ruoli delle insegnanti, anziche' in quelli della carriera esecutiva. Inoltre, se e' vero che, nell'ottica della suddetta normativa, da una parte, le assistenti vengono utilizzate come insegnanti, dall'altra queste ultime, per esplicita disposizione dello stesso art. 8, ottavo comma, vengono utilizzate come assistenti. Infine, pur supponendo che il personale insegnante precario della scuola materna goda di un trattamento economico piu' favorevole del personale di ruolo, le due categorie non sono comparabili, in quanto la prima - a differenza della seconda - e' esposta al rischio della perdita del posto. Va pertanto respinta, in quanto basata su presupposti errati, l'affermazione che l'indicato art. 8 della legge n. 463 del 1978 vulneri i principi costituzionali della eguaglianza e del diritto alla retribuzione, nella parte in cui non prevede che alle assistenti di ruolo suddette "utilizzate come insegnanti", sia riconosciuto il trattamento economico corrisposto alle insegnanti di scuola materna non di ruolo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in parte qua).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, sesto comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 Cost. dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza emessa il 16 novembre 1981 (r.o. 641/1983).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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