Corte costituzionale
Sentenza n. 222/1986
Corte cost., sent. 16 ottobre 1986, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 222/1986
- Data di deposito
- 16 ottobre 1986
- Data di decisione
- 14 ottobre 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:222
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, legge n. 270 del 20 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 12573
La riassunzione e il mantenimento in servizio dei docenti (precari) di "educazione musicale" (materia curricolare) in servizio (per almeno 180 giorni) nell'anno scolastico 1980-81, e non anche dei docenti di "attivita' musicali" (libera attivita' complementare) in possesso del medesimo requisito, discende da una scelta del legislatore, il quale nell'ambito della propria discrezionalita', ha ritenuto non utilmente convertibili nelle forme di stabilizzazione e assorbimento in ruolo i docenti precari di "attivita' musicali", utilizzati per breve tempo e per marginali attivita' di doposcuola: e cio' anche in coerenza con il principio di buon andamento della p.a.. Pertanto la norma dell'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 - che cosi' dispone - non e' in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Ne' al riguardo rileva che i docenti di "educazione fisica" (materia curricolare) e quelli di "attivita' ginnico-sportive" (libera attivita' complementare) siano invece accomunati - dall'art. 43 della stessa l. n. 270 - ai fini dell'ammissione a procedure per la riqualificazione e l'assorbimento in ruolo analoghe a quelle previste dalla norma censurata: dacche' - a parte la maggior durata (tre anni anziche' 180 giorni) del servizio complessivamente richiesto per tale ammissione - la diversita' delle situazioni di precariato e l'eterogeneita' delle stesse "particolari categorie di personale docente" contemplate dal Capo IV del titolo III della legge succitata - sotto il quale si iscrivono gli artt. 44 e 43 - rendono vicendevolmente non comparabili i differenti criteri correlativamente adottati, la cui varieta' non puo' essere valutata se non alla stregua delle singole rationes particolari che esprimono i fini con ciascuna norma perseguiti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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