Corte costituzionale
Sentenza n. 201/1986
Corte cost., sent. 18 luglio 1986, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 201/1986
- Data di deposito
- 18 luglio 1986
- Data di decisione
- 1° luglio 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:201
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, legge n. 6 del 8 gennaio 1952
- art. 21, legge n. 289 del 25 febbraio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 12533
Va dichiarata la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, quando non ne risulti adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio a quo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38 Cost. - dell'art. 45 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, come sostituito dall'art. 21, legge 25 febbraio 1963, n. 289 - nella parte in cui prevede la detrazione delle somme dovute dall'iscritto e dei relativi interessi per contributi omessi, sull'ammontare della pensione, nella totalita', anziche' nel limite massimo di un quinto sui ratei di pensione e con esclusione degli interessi -, posto che detta questione e' stata rimessa alla Corte senza il previo necessario esame della eccezione - formulata nel giudizio di provenienza - di improcedibilita' della domanda per il mancato preventivo esperimento della prevista procedura amministrativa).
Massima n. 12538
Va ribadito che la pensione erogata dalla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori, pur essendo una pensione di categoria, rientra, nel fine e nei mezzi, nel quadro generale dell'adempimento dei doveri di solidarieta' sociale di cui agli artt. 2 e 38 Cost.; che non si tratta di una pensione di tipo mutualistico in quanto la Cassa, pur nell'ambito della categoria degli avvocati e procuratori, risponde ai fini generali della previdenza ed assistenza; ne' e' una pensione di tipo contributivo, non essendovi stretta relazione tra contributi e suo ammontare; che e', invece, una pensione di tipo "retributivo" cioe' commisurata ad una certa media dell'ammontare degli ultimi redditi professionali, e con tale criterio non e' resa proporzionale ne' tanto meno corrispettiva ai contributi ma e' adeguata allo stato di bisogno dell'iscritto. - S. nn. 62/1977; 132 e 133/1984.
Massima n. 12539
Anche per le pensioni erogate dalla Cassa Nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori e' prevista, dalle norme che le disciplinano (art. 22, legge n. 289 del 1963), l'applicabilita' delle limitazioni del sequestro, del pignoramento e della cessione stabilite per tutte le pensioni corrisposte ai pubblici dipendenti, ed analoga e' la "ratio" posta a base di detto regime. - S. n. 22/1969.
Massima n. 12540
Poiche' la pensione erogata dalla Cassa di Previdenza degli avvocati e procuratori - cosi' come disciplinata dalla normativa precedente alla legge n. 576 del 1980, che ha innovato la materia (v. leggi nn. 96 del 1958, 289 del 1963, 991 del 1969, 319 del 1975) - rientra, nel fine e nei mezzi, nel quadro generale dell'adempimento dei doveri di solidarieta' sociale, e non e' di tipo mutualistico, ne' contributivo, bensi' "retributivo", cioe' commisurata ad una certa media dell'ammontare degli ultimi redditi professionali, e il suo fondo e' finanziato anche con apporti esterni, ne consegue che il recupero dei contributi omessi non attiene alla fonte del finanziamento e che lo stesso non deve necessariamente avvenire sulla pensione erogata; inoltre, per quanto concerne detto recupero, sono applicabili, ex art. 52 legge n. 6 del 1952, le norme sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e le forme stabiliti, escluso l'obbligo del non riscosso come riscosso, per cui trova applicazione in via analogica, secondo l'opinione diffusa in dottrina e giurisprudenza, il principio della automaticita' delle prestazioni. Tantomeno e' esclusa l'applicabilita' dell'art. 38 Cost. dalla qualifica di anzianita' rivestita dalla pensione in esame, in quanto la forma previdenziale da essa realizzata e' analoga a quella dell'assicurazione generale dell'invalidita' e vecchiaia gestita dall'INPS, in via ordinaria per i lavoratori subordinati e con gestione speciale per i lavoratori autonomi. Cosicche', essendo i due trattamenti sostanzialmente omogenei, non e' razionale e non trova adeguata giustificazione la norma dell'art. 45 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 - come sostituito dall'art. 21 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 - che prevede, invece, una disciplina deteriore rispetto a quella stabilita dall'art. 69 della legge n. 153 del 1969, in materia di pensioni INPS, con possibilita' che la pensione di cui trattasi rimanga trattenuta integralmente o quasi per lungo tempo, sino al recupero totale dei contributi non versati dall'iscritto e degli interessi sugli stessi. Pertanto, detta norma e' costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 3 Cost. - nella parte in cui prevede la detrazione delle somme dovute dall'iscritto e dei relativi interessi per contributi omessi, sull'ammontare della pensione, nella totalita', anziche' nel limite massimo di un quinto sui ratei di pensione e con esclusione degli interessi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 legge 8 gennaio 1952 n. 6, nel testo sostituito dall'art. 21 legge 25 febbraio 1963 n. 289, sollevata dal Pretore di Napoli (RO. n. 624/78), in riferimento all'art. 38 Cost.;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 8 gennaio 1952 n. 6 nel testo sostituito dell'art. 21 della legge 25 febbraio 1963 n. 289, nella parte in cui prevede la detrazione delle somme dovute dall'iscritto e dei relativi interessi per contributi omessi, sull'ammontare della pensione nella totalità anziché nel limite massimo di un quinto sui ratei di pensione e con esclusione degli interessi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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