Corte costituzionale

Sentenza n. 197/1986

Corte cost., sent. 18 luglio 1986, n. 197

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
197/1986
Data di deposito
18 luglio 1986
Data di decisione
1° luglio 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:197

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 79, legge n. 184 del 4 maggio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 12524

Per quanto attiene alla disciplina degli effetti dell'adozione, il legislatore, ispirandosi alla fondamentale esigenza di tutela dell'interesse del minore, ha mantenuto la scelta gia' operata nel 1967 di garantire il diritto dello stesso ad avere un'unica famiglia, ove risulti necessario sostituirne una nuova a quella d'origine. Tale scelta, corrispondente alle direttive di cui agli artt. 30, secondo comma, e 31, terzo comma, Cost., e' stata anzi rafforzata e perfezionata: sia nel senso di sancire la definitiva parificazione dello status del figlio adottivo a quello del figlio legittimo a titolo originario, sia nel senso di recidere i residui legami del minore adottato con la famiglia di origine.

Massima n. 12525

Lungi dall'introdurre un istituto nuovo, la legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione, ha recepito i tratti fondamentali dell'adozione "speciale" quale regolata dalla previgente legge n. 431 del 1967 (gia' conforme, in linea generale, alle direttive costituzionali in materia), elevandola a modello generale e rafforzandone gli effetti in funzione di piu' ampia tutela dei fondamentali interessi del minore. E' da ritenere, pertanto, che la disciplina degli effetti dell'adozione ex lege n. 184 sia applicabile automaticamente ai rapporti adottivi sorti in base alla legge n. 431, senza necessita' di esperire, a tal fine, il procedimento giudiziario di cui all'art. 79; con conseguente inidoneita' della stessa legge n. 431 - espressamente abrogata dall'art. 67, legge n. 184 - a disciplinare ulteriormente (e ultrattivamente) gli effetti dei rapporti anzidetti, stante la connotazione pubblicistica della normativa in materia di status degli adottati, connotazione la quale esclude, altresi', che sia di "dubbia legittimita' costituzionale" la produzione (ope legis), "al di fuori della volonta' degli interessati" di effetti piu' ampi di quelli riconnessi (dalla precitata legge n. 431) all'adozione "speciale", poiche' rispetto alla volonta' degli adottandi - irrilevante quella dei loro parenti collaterali - e' preminente, nello stesso procedimento di adozione, la considerazione degli interessi del minore, ed in quanto il legislatore e' libero di modificare - nel rispetto dei principi costituzionali - situazioni (gia') interamente predeterminate dalla legge. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79, legge n. 184 del 1983, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 30, comma secondo, e 31, comma secondo, Cost. - in quanto la norma censurata non prevederebbe la possibilita' che gli effetti dell'adozione previsti dalla stessa legge n. 184 siano estesi (oltre che agli affiliati o adottati in forma "ordinaria") anche agli adottati in forma "speciale" ex lege n. 431 del 1967). - S. n. 11/1981, la quale ha sottolineato che dai principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost., discende che l'adozione deve trovare nella tutela dei fondamentali interessi del minore il proprio centro di gravita'; il che significa, tra l'altro, che a questi interessi vadano subordinati tanto quelli degli adottanti (o aspiranti tali) quanto quelli della famiglia di origine.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 30, terzo (rectius: secondo) comma e 31, secondo comma, Cost. dal Tribunale per minorenni di Torino con ordinanza del 15 ottobre 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIUSEPPE SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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