Corte costituzionale

Sentenza n. 196/1986

Corte cost., sent. 18 luglio 1986, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
196/1986
Data di deposito
18 luglio 1986
Data di decisione
1° luglio 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:196

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12521

Come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato, il diritto di agire e di difendersi in giudizio puo' essere disciplinato in conformita' alle esigenze dei singoli procedimenti nei quali viene esercitato, purche' non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni in violazione dell'art. 24 Cost.. Anche i termini utili per le varie impugnazioni, quindi, possono essere ridotti rispetto a quelli di cui all'art. 325 cod. proc. civ., ove ricorrano preminenti interessi generali ad una sollecita definizione delle controversie.

Massima n. 12522

Va ribadito che il giudizio di cassazione non puo' piu' considerarsi conseguente ad un rimedio straordinario, ma va configurato anch'esso come vero e proprio processo di impugnazione. - S. n. 50/1970.

Massima n. 12523

Esclusa l'esistenza nell'ordinamento di un inderogato principio di proporzionalita' fra i termini utili per presentare appello e quelli utili per proporre ricorso per cassazione (anch'esso configurabile come vero e proprio processo d'impugnazione), la diversita' di situazioni processuali (specie in ordine alle esigenze di patrocinio) tra i proponenti di diversi mezzi non ha rilievo di fronte ad interessi generali preminenti - quale, nell'ipotesi del giudizio di opposizione allo stato di adottabilita', la necessita' di definire rapidamente la posizione giuridica del minore, onde garantirgli certezza sul suo stato familiare - una volta che, con l'intrinseca congruita' dei termini (pur se indifferenziati), sia garantito, come nel caso, l'esercizio del diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost.. Senza dire che quanto meno opinabile, e certamente non ininfluente, e' la (asserita) maggiore difficolta' della situazione processuale propria del ricorrente per cassazione, e che neppure e' sintomo di irrazionalita' l'avere il legislatore ridotto - nel medesimo giudizio di adottabilita' - il solo (piu' ampio) termine del ricorso per cassazione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314/14, comma terzo, cod. civ. - introdotto dall'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431, contenente modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile "Dell'adozione" - nella parte in cui dispone che nel giudizio sulla opposizione allo stato di adottabilita' la sentenza di appello e' impugnabile con ricorso per cassazione nel termine - ridotto - di trenta giorni; questione sollevata in quanto la previsione - in deroga all'art. 325 cod. proc. civ. - di un indifferenziato termine di impugnazione ingiustificatamente equiparerebbe situazioni processuali diverse, quale quella del ricorrente per cassazione rispetto a chi interponga appello o altro mezzo di gravame). - S. n. 57/1979, sulla necessita' di definire rapidamente la posizione giuridica del minore in istato di adottabilita', onde garantire allo stesso certezza nei rapporti familiari.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314/14 ultimo comma codice civile, inserito con l'art. 4 della legge 5 giugno 1967 n. 431, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. dalla Corte di Cassazione, Sez. civile, con ordinanza 20 novembre 1980 (r.o. n. 341 del 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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