Corte costituzionale
Sentenza n. 19/1986
Corte cost., sent. 30 gennaio 1986, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 19/1986
- Data di deposito
- 30 gennaio 1986
- Data di decisione
- 22 gennaio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:19
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 2109 del 26 dicembre 1962
- art. 52, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 2109 del 26 dicembre 1962
Parametri
Massime
Massima n. 12279
In un sistema mutualistico e solidaristico qual e' quello dell'I.N.P.S., per quanto i contributi del lavoratore servano per il conseguimento di finalita' che trascendono gli interessi dei singoli ed abbiano carattere generale, pur tuttavia e' innegabile che essi diano vita ad un diritto del prestatore d'opera a conseguire le prestazioni previdenziali, di guisa che il legislatore non puo', senza violare quel principio di proporzionalita' che sorregge il sistema pensionistico, non tenere conto delle dette contribuzioni. Di conseguenza, secondo i principi gia' affermati in precedenti pronuncie, riguardo al cumulo tra pensione e retribuzione, mentre e' costituzionalmente illegittimo il divieto di cumulo totale, non lo e' quello parziale previsto dall'art. 52, secondo e quinto comma d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109, fino a quando esso non toglie (come nel caso) al pensionato piu' di quello che per effetto dei contributi versati gli sarebbe spettato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 52, secondo e quinto comma, del d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109, il quale prevede a carico del pensionato della Cassa Nazionale della Previdenza Marinara che dopo il pensionamento continua a lavorare alle dipendenze di un terzo, non obbligato alla iscrizione alla detta Cassa, la riduzione di un quarto della pensione nel limite massimo del quarto della retribuzione). - S. nn. 155/1969 e 30/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, commi secondo e quinto, del T.U. sulla previdenza marinara, approvato con il d.P.R. n. 2109 del 1962, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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