Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1986

Corte cost., sent. 30 gennaio 1986, n. 19

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
19/1986
Data di deposito
30 gennaio 1986
Data di decisione
22 gennaio 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:19

Norme oggetto del giudizio

  • art. 52, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 2109 del 26 dicembre 1962
  • art. 52, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 2109 del 26 dicembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 12279

In un sistema mutualistico e solidaristico qual e' quello dell'I.N.P.S., per quanto i contributi del lavoratore servano per il conseguimento di finalita' che trascendono gli interessi dei singoli ed abbiano carattere generale, pur tuttavia e' innegabile che essi diano vita ad un diritto del prestatore d'opera a conseguire le prestazioni previdenziali, di guisa che il legislatore non puo', senza violare quel principio di proporzionalita' che sorregge il sistema pensionistico, non tenere conto delle dette contribuzioni. Di conseguenza, secondo i principi gia' affermati in precedenti pronuncie, riguardo al cumulo tra pensione e retribuzione, mentre e' costituzionalmente illegittimo il divieto di cumulo totale, non lo e' quello parziale previsto dall'art. 52, secondo e quinto comma d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109, fino a quando esso non toglie (come nel caso) al pensionato piu' di quello che per effetto dei contributi versati gli sarebbe spettato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 52, secondo e quinto comma, del d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109, il quale prevede a carico del pensionato della Cassa Nazionale della Previdenza Marinara che dopo il pensionamento continua a lavorare alle dipendenze di un terzo, non obbligato alla iscrizione alla detta Cassa, la riduzione di un quarto della pensione nel limite massimo del quarto della retribuzione). - S. nn. 155/1969 e 30/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, commi secondo e quinto, del T.U. sulla previdenza marinara, approvato con il d.P.R. n. 2109 del 1962, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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