Corte costituzionale
Sentenza n. 187/1986
Corte cost., sent. 14 luglio 1986, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 187/1986
- Data di deposito
- 14 luglio 1986
- Data di decisione
- 30 giugno 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:187
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 17 del 24 luglio 1978
- art. 2, legge della Regione siciliana n. 17 del 24 luglio 1978
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 17 del 24 luglio 1978
- art. 4, legge della Regione siciliana n. 17 del 24 luglio 1978
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 115 del 13 dicembre 1983
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 36, Costituzione
- art. 14, lett.q, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 12512
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regione Sicilia 24 luglio 1978, n. 17, e dell'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e all'art. 14, lett. q), dello Statuto della Regione siciliana. Tali questioni infatti vertono sulla misura dell'indennita' di contingenza attribuita ai dipendenti regionali collocati a riposo, ma nei provvedimenti relativi al trattamento di pensione - della cui legittimita' il giudice a quo era chiamato a giudicare - l'indennita' di contingenza era stata attribuita "ai sensi delle vigenti disposizioni di legge", senza che ne fosse "precisato l'importo", cosicche' le questioni sollevate sono irrilevanti nel giudizio a quo, avendo questo ad oggetto atti di contenuto ancora indeterminato e del tutto generico. - S. n. 186/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale siciliana 24 luglio 1978, n. 17 (Nuove norme per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario ai dipendenti dell'amministrazione regionale) e dell'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115 (Norme per il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale in servizio ed in quiescenza, in attuazione dell'accordo relativo alla revisione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il periodo 1982 - 84), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e all'art. 14 lett. q) dello Statuto della Regione siciliana, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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