Corte costituzionale

Sentenza n. 186/1986

Corte cost., sent. 14 luglio 1986, n. 186

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
186/1986
Data di deposito
14 luglio 1986
Data di decisione
30 giugno 1986
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:186

Norme oggetto del giudizio

  • tab.N: c), legge della Regione siciliana n. 7 del 23 marzo 1971
  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 53 del 26 ottobre 1972
  • art. 4, legge della Regione siciliana n. 53 del 26 ottobre 1972
  • art. 8, tab:nota e, legge della Regione siciliana n. 30 del 1° agosto 1974

Parametri

Massime

Massima n. 11969

In conformita' all'indirizzo consolidato della Corte di cassazione, non spetta alla Corte dei conti, nei giudizi in materia di pensioni, il potere di disapplicare gli atti amministrativi, diventati inoppugnabili, relativi al pregresso rapporto d'impiego attivo, rientrando nella sua competenza solo di statuire circa i riflessi di tali atti sull'an e sul quantum della pensione; di conseguenza le questioni di legittimita' costituzionale delle leggi della Regione Siciliana 23 marzo 1971, n. 7, nota c) della allegata tabella N, 26 ottobre 1972, n. 53, artt. 1 e 4, e 1 agosto 1974, n. 30, nota e) della tabella contenuta nell'art. 8 - sollevate dalla Corte dei conti in giudizi di pensioni, sul presupposto che la declaratoria d'illegittimita' delle norme impugnate (concernenti i criteri di adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti regionali) avrebbe consentito la disapplicazione, nei giudizi di pensioni, degli atti amministrativi, relativi al pregresso rapporto d'impiego, emanati sulla base delle stesse - difettano di rilevanza. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale delle leggi regionali siciliane 23 marzo 1971, n. 7, nota c) della tabella allegata N, 26 ottobre 1972, n. 53, artt. 1 e 4, 1 agosto 1974, n. 30, nota e) alla tabella contenuta nell'art. 8, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5 e 36 Cost., 1 e 14 dello statuto speciale regione Sicilia.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale:

1) della legge della Regione siciliana 23 marzo 1971, n. 7 ("Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale") quanto alla nota c) della tabella N, ad essa allegata;

2) degli artt. 1 e 4 della legge della stessa Regione 26 ottobre 1972, n. 53 ("Interpretazione autentica della norma contenuta nella nota c) alla tabella N annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, concernente l'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale");

3) della legge regionale siciliana 1 agosto 1974, n. 30 ("Nuove norme sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale"), quanto alla nota e) alla tabella contenuta nell'art. 8, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 5 e 36 della Costituzione e 1 e 14 dello Statuto della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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