Corte costituzionale
Sentenza n. 183/1986
Corte cost., sent. 14 luglio 1986, n. 183
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 183/1986
- Data di deposito
- 14 luglio 1986
- Data di decisione
- 30 giugno 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:183
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12497
L'interdizione legale - pena accessoria - e la liberazione condizionale - attinente alla pena principale detentiva - sono istituti nettamente distinti, ed il mantenimento della prima, anche dopo la concessione della seconda, e' giustificato oltre tutto da esigenze di tutela dei terzi. Non esiste, pertanto, per il legislatore ordinario, in tema di rapporti tra liberazione condizionale ed interdizione legale, alcun vincolo costituzionalmente determinato: ne' in riferimento all'art. 4 Cost., giacche' la condizione d'interdetto legale non preclude al liberato condizionalmente d'esercitare i diritti ed i doveri ivi previsti; ne' in riferimento all'art. 27 Cost., in quanto la previsione legale e la concessione, in concreto, della liberazione condizionale rispettano pur sempre - nonostante la interdizione legale - i principi di umanizzazione e la finalita' rieducativa delle pene. E anche se l'interprete ritenesse che durante lo stato di liberazione condizionale, a termini del diritto vigente, l'interdizione legale non permanga, ugualmente, almeno allo stato, non vi sarebbe contrasto con la vigente Costituzione essendo la materia oggetto di scelta discrezionale del legislatore ordinario. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 4 e 27 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 c.p. interpretato nel senso che gli effetti della interdizione legale perdurano nei confronti di un condannato che abbia beneficiato della liberazione condizionale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 c.p., sollevata, in riferimento agli artt. 27 e 4 Cost., dal giudice tutelare della Pretura di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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