Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1986

Corte cost., sent. 30 gennaio 1986, n. 18

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
18/1986
Data di deposito
30 gennaio 1986
Data di decisione
22 gennaio 1986
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:18

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12278

Non e' possibile, ai fini del'accertamento tecnico preventivo, porre la persona umana (cui ci si riferisce nel dispositivo delle ordinanze di rimessione e dalla quale il corpo umano, cui ci si riferisce nella motivazione delle stesse, non puo' essere avulso) sullo stesso piano dei luoghi e delle cose, e, del resto, la diversita' fra l'una e gli altri emerge dagli stessi artt. 2 e 42 Cost., il primo dei quali considera la personalita' dell'uomo ed il secondo la proprieta' pubblica e privata. Peraltro, agli effetti della motivazione della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale che viene sollevata, occorre che le ordinanze di rimessione riescano ad identificare il "bene della vita" che nei casi oggetto dei giudizi a quibus l'accertamento preventivo mirerebbe a preservare dalle ingiurie del tempo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 696, comma primo, cod. proc. civ., denunciato - in riferimento agli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost. - nella parte in cui, limitando l'ammissibilita' dell'accertamento tecnico preventivo alla verifica dello stato dei luoghi e della qualita' o condizione di cose, esclude l'ammissibilita' dello stesso mezzo istruttorio per la verifica dello stato o della condizione o della qualita' della persona umana). - Per l'affermazione di analoghi principi (cioe' di non equiparabilita' della persona umana alla res), riguardo alla impossibilita' di confondere il credito del dipendente per infortunio sul lavoro tra i debiti chirografari del datore di lavoro, v. S. n. 326/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 7, 8 R.O. 1978, dichiaria inammissibile la questione di illegittimità costituzionale del l'art. 696 comma primo c.p.c. sollevata dal Pretore di Bari, in riferimento agli artt. 3 e 24 commi primo e secondo Cost. nella parte in cui, limitando l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo alla verifica dello stato dei luoghi e della qualità o condizione di cose, esclude, l'ammissibilità dello stesso mezzo istruttorio per la verifica dello stato o della condizione o della qualità della persona umana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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