Corte costituzionale
Sentenza n. 18/1986
Corte cost., sent. 30 gennaio 1986, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 18/1986
- Data di deposito
- 30 gennaio 1986
- Data di decisione
- 22 gennaio 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:18
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12278
Non e' possibile, ai fini del'accertamento tecnico preventivo, porre la persona umana (cui ci si riferisce nel dispositivo delle ordinanze di rimessione e dalla quale il corpo umano, cui ci si riferisce nella motivazione delle stesse, non puo' essere avulso) sullo stesso piano dei luoghi e delle cose, e, del resto, la diversita' fra l'una e gli altri emerge dagli stessi artt. 2 e 42 Cost., il primo dei quali considera la personalita' dell'uomo ed il secondo la proprieta' pubblica e privata. Peraltro, agli effetti della motivazione della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale che viene sollevata, occorre che le ordinanze di rimessione riescano ad identificare il "bene della vita" che nei casi oggetto dei giudizi a quibus l'accertamento preventivo mirerebbe a preservare dalle ingiurie del tempo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 696, comma primo, cod. proc. civ., denunciato - in riferimento agli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost. - nella parte in cui, limitando l'ammissibilita' dell'accertamento tecnico preventivo alla verifica dello stato dei luoghi e della qualita' o condizione di cose, esclude l'ammissibilita' dello stesso mezzo istruttorio per la verifica dello stato o della condizione o della qualita' della persona umana). - Per l'affermazione di analoghi principi (cioe' di non equiparabilita' della persona umana alla res), riguardo alla impossibilita' di confondere il credito del dipendente per infortunio sul lavoro tra i debiti chirografari del datore di lavoro, v. S. n. 326/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 7, 8 R.O. 1978, dichiaria inammissibile la questione di illegittimità costituzionale del l'art. 696 comma primo c.p.c. sollevata dal Pretore di Bari, in riferimento agli artt. 3 e 24 commi primo e secondo Cost. nella parte in cui, limitando l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo alla verifica dello stato dei luoghi e della qualità o condizione di cose, esclude, l'ammissibilità dello stesso mezzo istruttorio per la verifica dello stato o della condizione o della qualità della persona umana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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