Corte costituzionale
Sentenza n. 176/1986
Corte cost., sent. 7 luglio 1986, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 176/1986
- Data di deposito
- 7 luglio 1986
- Data di decisione
- 27 giugno 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:176
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 1, legge n. 604 del 15 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 12479
Sulla base dei principi gia' formulati dalla Corte - nella decisione con cui, dichiarando la illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 11, primo comma, legge 15 luglio 1966, n. 604 (sui licenziamenti individuali), ha esteso ai lavoratori ultrasessantacinquenni non pensionati ne' in possesso dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, le garanzie di cui agli artt. 2 (necessita' della forma scritta del licenziamento e comunicazione, se richiesta, dei motivi) e 5 (onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo a carico del datore di lavoro) di detta legge - deve ora affermarsi che anche ai predetti soggetti va riconosciuta la stessa tutela accordata agli altri lavoratori, cioe' quelle cautele e quelle garanzie volte al rispetto della personalita' umana ed indicative del valore spettante al lavoro nella moderna societa', non potendosi - e tanto piu' - nell'epoca presente, in cui la durata della vita media si e' prolungata ed il lavoro e' reso meno usurante dalla meccanizzazione, assumere l'eta' piu' avanzata come indice, di per se', di un minor rendimento fisico e psichico nei confronti del datore e dell'impresa e quindi a fondamento di un trattamento discriminatorio. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 4 (violato, quest'ultimo, in quanto la tutela del diritto al lavoro e' strettamente connessa all'attuazione del principio di uguaglianza) - il succitato art. 11, comma primo, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui esclude l'applicabilita' degli artt. 1 (necessita' di giusta causa a fondamento del licenziamento dei prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o di un giustificato motivo) e 3 (sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento di essa) della stessa legge, nei riguardi dei prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta'. - S. n. 174/1971.
Massima n. 12480
Riguardo al disposto dell'art. 4, comma primo, Cost. - che tutela il diritto al lavoro in stretta connessione all'attuazione del principio di uguaglianza - va confermata l'interpretazione secondo cui al cittadino non sono garantiti il diritto al conseguimento di un'occupazione e il diritto alla conservazione di un posto di lavoro ma, ove siano previsti i casi, i tempi ed i modi dei licenziamenti, la discipina, per essere conforme alla Costituzione, deve rispecchiare l'esigenza di un trattamento giuridico eguale per situazioni eguali e, in relazione ad esse, puo' essere diversificata solo in presenza di giustificate ragioni. - S. n. 174/1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966 n. 604 (contenente norme sui licenziamenti individuali) nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. 1 e 3 della stessa legge nei riguardi di prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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