Corte costituzionale
Sentenza n. 174/1986
Corte cost., sent. 7 luglio 1986, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 174/1986
- Data di deposito
- 7 luglio 1986
- Data di decisione
- 27 giugno 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:174
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Valle D'Aosta del 26 settembre 1985
Parametri
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 43, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 12477
Anche ad ammettere che l'esigenza della "certezza del diritto" rientri fra i "principi dell'ordinamento giuridico dello Stato", cui, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto speciale, deve conformarsi la legislazione della Valle d'Aosta, essa non puo' dirsi comunque violata dalla legge della regione Valle d'Aosta riapprovata il 26 settembre 1985 (intervento straordinario per l'acquisto di beni patrimoniali) perche' l'art. 2 della stessa legge - col prevedere che "la Giunta regionale sottoporra' al Consiglio i relativi provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 1, lettera j), della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66" - chiarisce il carattere di pura e semplice copertura finanziaria rivestito dalla legge stessa e demanda al Consiglio regionale l'approvazione dei conseguenti atti di acquisizione dei singoli beni, da sottoporre puntualmente al controllo dell'apposita "Commissione di coordinamento". Lo stesso articolo, inoltre, in virtu' del predetto richiamo alla legge regionale n. 66 del 1979, permette di identificare la natura dei beni di cui si controverte; per cui non risponde al vero che la regione Valle d'Aosta possa sottrarsi ai controlli statali ed acquistare beni, senza alcun collegamento con le esigenze proprie delle materie di sua competenza. Per le stesse ragioni, e' da escludersi che la legge regionale in questione vulneri l'art. 97 Cost., il quale - anche a voler ritenere che sancisca una qualche riserva della pubblica amministrazione - non appare invocato a proposito, mentre e' del tutto fuor di luogo il riferimento all'art. 43 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in via principale avverso la legge regionale della Valle d'Aosta approvata il 3 luglio e riapprovata il 26 settembre 1985, in riferimento agli artt. 2 d.P.R. 26 febbraio 1948, n. 4 e 43 e 97 Cost.). - S. n. 101/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 3 luglio e riapprovata il 26 settembre 1985 ("Intervento straordinario per l'acquisto di beni patrimoniali"), sollevata in riferimento agli artt. 2 dello Statuto speciale della Regione, 43 e 97 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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